Un’idea per fermare la droga
Il problema della lotta al consumo di sostanze stupefacenti è sempre all’ordine del giorno. Chi scrive ritiene utile una ripresa della discussione su una proposta dell’ormai lontano 1989 contenuta nel Disegno di legge n. 1593 d’iniziativa dei dei senatori PIZZOL e ZANELLA .
Per la cronaca va detto che la proposta non fu presa in considerazione dalla maggioranza parlamentare dell’epoca nonostante fosse stata ispirata da esperti di medicina, di psicologia, di pedagogia, e anche da alcuni rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di ordine pubblico.
Qui di seguito uno stralcio della relazione.
L’impostazione di una corretta strategia di lotta alla diffusione della droga deve, a nostro avviso, proporsi tre obiettivi di fondo da tenersi ben distinti e da perseguire con mezzi diversi:
a) repressione delle attività di produzione e commercio di sostanze stupefacenti mediante l’adozione di misure che costituiscano barriere invalicabili per la loro continuazione;
b) predisposizione di strumenti istituzionali di pronto intervento, di cura e di riabilitazione a favore delle persone che già siano in stato di tossico dipendenza, in modo da consentire loro di troncare qualsiasi contatto col mondo del traffico di droga;
c) svolgimento di campagne informative ed educative, soprattutto nei confronti dei minori, allo scopo di prevenire il loro accostamento alle sostanze stupefacenti.
La netta distinzione degli obiettivi sopra indicati, e dei mezzi per perseguirli, si rende necessaria, ad avviso dei proponenti, per evitare di cadere ancora una volta in un errore metodologico presente nell’attuale normativa in materia, errore da cui dipende, in larga misura, l’inefficacia della normativa stessa. Intendiamo riferirci al modo in cui sono stati disciplinati l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale, dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Come è noto, essa prevede, all’articolo 80, la non punibilità per colui che acquisti o comunque detenga sostanze stupefacenti in modiche quantità allo scopo di farne uso esclusivamente personale.
A seguito di questa disposizione – che di fatto ha reso lecito l’acquisto, il possesso e il consumo di droghe – i tossicodipendenti sono divenuti il principale veicolo di diffusione di sostanze stupefacenti. Essi infatti hanno potuto, con grande facilità, trasformarsi da possessori in spacciatori di «modiche quantità» di sostanze stupefacenti.
Si consideri poi che, dato l’altissimo costo della sostanza, il tossicodipendente vive continuamente nella necessità insopprimibile di reperire il denaro per la «dose». A tale scopo (quando non si dedica al furto o ad altre forme di piccola criminalità) egli si adopera in ogni modo per trovare acquirenti di droga (fornitagli spesso in conto vendita da un altro spacciatore), sia tra gli altri tossicodipendenti che fra coloro che non lo sono e soprattutto fra i minorenni: facilmente suggestionabili e avvicinabili. Il tossicodipendente pertanto non si limita ad acquistare per il proprio consumo, ma è sempre in cerca di acquirenti di droga ed anzi diventa un esperto dell’allargamento del «mercato» a nuovi consumatori, che, a loro volta, in breve volgere di tempo, diventeranno tossicodipendenti-spacciatori.
Va poi tenuto presente che, in tali azioni di reclutamento di nuovi consumatori, i tossicodipendenti non si muovono da soli, ma in gruppi dotati di una forte coesione interna e capaci di esercitare una notevole carica di attrazione su larghe fasce della popolazione giovanile.
Per questi motivi si sono create in questi anni le condizioni per la formazione di una rete capillare vastissima di diffusione e propagazione del consumo e del traffico di piccole quantità di droga, che alimenta, di conseguenza, il grande traffico, il quale, a sua volta, impiegando la colossale massa di illeciti profitti, è in grado di espandere in nuove forme l’attività criminosa sia nel settore del narcotraffico che in altri.
Data questa situazione, il primo e più urgente compito del legislatore non può che essere quello di emanare una disciplina in base alla quale sia drasticamente impedito agli organizzatori del traffico di stupefacenti di raggiungere coloro che sono in stato di tossicodipendenza, spezzando finalmente la catena per cui questi ultimi diventano il supporto dell’attività criminosa dei primi.
Pertanto l’obiettivo da perseguire in via prioritaria e urgente non può che essere quello indicato alla lettera b).
Il suo raggiungimento comporta problemi di non facile soluzione proprio perché è oggi in atto quella commistione fra spaccio (grande e piccolo) e consumo che si è sopra descritta. Per cui, se si decide di colpire con aspre sanzioni lo spaccio e il consumo, si rischia di colpire anche chi, essendo in stato di tossicodipendenza, si troverebbe necessariamente sullo stesso piano dello spacciatore non tossicodipendente e, di fatto, nell’impossibilità di non commettere reato e subire le relative sanzioni.
Se d’altro canto si decide di esentare da punizione, o si colpisce con sanzioni leggere, il tossicodipendente acquirente-spacciatore, ci si trova nuovamente di fronte ad una situazione sostanzialmente identica a quella in atto.
L’unica via d’uscita, coerente con le premesse sopra enunciate, non può che essere quella di affrontare con interventi specifici e con iniziative particolari i problemi della condizione del tossicodipendente, offrendogli la possibilità di rimanere nella legalità e di non avere comunque contatti con il traffico di droga.
È ciò che si è cercato di ottenere elaborando il presente disegno di legge, che in primo luogo istituisce per chi si trova in stato di tossicodipendenza:
- un servizio di assistenza di pronto intervento, che gli consenta di superare lo stato di crisi di astinenza da sostanze stupefacenti;
- un servizio duraturo per lo svolgimento di azioni terapeutiche e di riabilitazione, che lo conducano ad un reinserimento nella vita sociale.
Più precisamente il disegno di legge (articolo 8) prescrive per tutti i tossicodipendenti l’obbligo di recarsi presso il centro di assistenza urgente istituito presso ogni USL, ove potranno ottenere le prestazioni necessarie per superare lo stato di crisi di astinenza in atto o prevedibile nei giorni immediatamente successivi. Il centro è autorizzato anche a somministrare la sostanza stupefacente assunta in precedenza dall’assistito, qualora, a giudizio del responsabile del centro stesso, non siano praticabili altri interventi di pronta attuazione idonei ad evitare la crisi (articolo 6).
Dall’assistenza urgente il tossicodipendente passerà, senza soluzione di continuità, all’assistenza continuativa presso il centro sociosanitario per la cura e la riabilitazione oppure presso una comunità terapeutica (articoli 9 e 10).
In base alle norme sopra indicate pertanto tutti i tossicodipendenti presenti nel territorio dello Stato dovranno essere assistiti obbligatoriamente per ogni problema inerente alla loro particolare situazione.
Viene contestualmente istituito un divieto assoluto per il tossicodipendente di stabilire un qualsiasi contatto con il mondo del traffico illegale di sostanze stupefacenti. Ne consegue che, qualora il tossicodipendente sia trovato in possesso di tali sostanze, anche in quantità minima e anche allo scopo di fame uso personale, sarà assoggettato alle pene molto severe previste per chiunque altro violi le norme repressive della produzione, del commercio e del consumo di droghe.
La struttura essenziale del presente disegno di legge è quindi molto semplice:
- viene innanzitutto istituito un divieto, senza eccezioni, di produrre, di commerciare, di possedere in qualsiasi forma sostanze stupefacenti;
- viene punito poi anche l’uso delle sostanze in questione (articolo 1, comma 2).
Non si prevede, nella sede dedicata alla repressione delle attività illecite, alcuna eccezione a favore dei tossicodipendenti, proprio per evitare, in via assoluta, che essi possano costituire un veicolo per la diffusione della droga.
Per questi ultimi invece, come si è detto, viene istituito il trattamento sanitario obbligatorio, sia in via d’urgenza che in via continuativa, allo scopo di fornire loro un percorso che li conduca alla riabilitazione e al reinserimento sociale (articoli da 6 a 10).
Un particolare istituto normativo è previsto per il tossicodipendente condannato per i reati previsti dal presente disegno di legge (articolo 12): il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone contestualmente la sospensione della pena e l’invio all’apposito centro o comunità terapeutica per la cura e la riabilitazione. Concluso positivamente il programma terapeutico-riabilitativo, il tossicodipendente potrà beneficiare non dell’esenzione dalla pena, ma di una riduzione di essa fino alla metà.
Con la normativa in esame viene pertanto risolto, almeno sotto il profilo giuridico, il problema della creazione di una barriera insuperabile fra il tossicodipendente e il traffico illegale di stupefacenti.
Ne risulta in tal modo assai semplificato il compito di perseguire gli obiettivi sopra indicati alle lettere a) e b).
Quanto al primo (repressione delle attività di produzione e commercio), una volta stabilito che nessuno, e per nessun motivo (salvi ovviamente i casi autorizzati per legge), può in alcun modo avere relazioni di qualsiasi tipo con le sostanze stupefacenti, si rileva che:
- da un lato, l’azione delle forze dell’ordine sarà assai facilitata in quanto esse saranno in grado di intervenire, senza problemi, ovunque riscontrino un qualche indizio di presenza di sostanze vietate;
- dall’altro, sarà ugualmente assai semplificato il compito della magistratura chiamata a giudicare prevalentemente sulla base dei dati obiettivi emergenti dal semplice possesso di sostanze vietate, senza dover affrontare, in ogni procedimento, la molteplicità e la complessità dei problemi connessi con la valutazione delle condizioni soggettive dell’imputato e di quelli relativi alle indagini tecniche, mediche, chimiche sulle sostanze vietate da correlare con le condizioni stesse.
Quanto infine all’obiettivo indicato alla lettera c), esso non è materia di questo disegno di legge, non perché non sia considerato importante, ma perché si ritiene che esso debba essere affrontato con un’apposita normativa che veda impegnate varie istituzioni pubbliche e private in settori molto vasti di intervento sociale.
È intuitivo che programmi di prevenzione dalle tossicodipendenze dovranno essere affrontati in primo luogo dalle istituzioni scolastiche con specifiche iniziative educative e di informazione in coordinamento e collaborazione col servizio sanitario nazionale.
Altre particolari iniziative in materia dovranno essere svolte a cura delle regioni e, segnatamente, degli enti locali, in collaborazione con l’impegno emergente, anche a livello volontario, nelle rispettive comunità.
I proponenti si augurano che esso possa essere discusso al più presto dal Parlamento.
*Testo completo del Disegno di legge GP Ddl 1593 Stupefacenti