Interviste & Opinioni

Modifiche alle dilazioni dell’Agente per la riscossione: novità a favore dei contribuenti, ma attenti alle “trappole”

di Avv. Giuseppe Giannone

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione (n. 91/2022) del DL 50/2022 (Decreto Aiuti), le istanze di rateazione presentate all’Agente per la riscossione (la ex Equitalia) cambiano per alcuni aspetti significativi.

La novità più importante è che le rateazioni possono avere ad oggetto singole partite, e non più la totalità dei debiti: ciò vuol dire che se si decadrà da una (nuova) rateazione, si potranno sempre presentare nuove istanze per altre cartelle, mentre le cartelle della rateazione decaduta non potranno essere più rateizzate, ma andranno in qualche modo onorate.

Ad oggi, chi decadeva da una rateazione non poteva più rateizzare alcunché fino al saldo integrale della rateizzazione decaduta.

Peraltro, la decadenza da oggi avverrà in caso di mancato pagamento (della prima rata o) di 8 rate anche non consecutive (per le rateazioni chieste da gennaio scorso, ne bastavano solo 5…).

Oltre a ciò, il limite entro il quale non si deve dimostrare un’effettiva difficoltà economica ai fini dell’ottenimento della rateazione (ordinaria: 72 rate) passa da €60.000 ad € 120.000: questa modifica può sembrare una opportunità, ma può rivelarsi una “trappola”.

Ed infatti, se per alcuni debitori può essere difficile rimborsare € 60.000 in 72 rate, ancor più difficile sarà per costoro rimborsare € 120.000 nel medesimo arco temporale. Con l’aggravante che, come detto, decadendo dalla rateazione, non si possono chiedere ulteriori rateazioni sulle medesime cartelle.

Tanto vale allora, presentare più di una rateazione (dal momento che le singole rateazioni sono autonome, non verrà più verificato se la somma delle rateazioni richieste e di quelle in essere superi o meno la fatidica soglia, portata come visto a €120.000), in modo da avere vari bollettini e varie rateazioni da poter gestire ed, eventualmente, “sacrificare”.

Resta, certo, per chi scade da una rateazione, la impossibilità di rateizzare nuovamente i medesimi importi ma, almeno nei casi in cui si tratti di importi non ancora o non più esecutivi, pagare acconti spontanei dovrebbe contribuire a ridimensionare il problema.

Di sicuro, comunque, anche la predisposizione di una “semplice” istanza di rateazione va attentamente valutata con l’assistenza di un professionista, che posa già organizzare, in misura preventiva, argomentazioni e strategie difensive che vanno oltre la compilazione di un modello prestampato e la sua presentazione allo sportello…

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