Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Senato della Repubblica
La 10a Commissione, il 26 maggio, ha concluso l’esame, avviato lo scorso 12 gennaio, del disegno di legge d’iniziativa governativa n. 2469, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, conferendo mandato ai relatori, senatori Collina e Ripamonti, a riferirne all’Assemblea, dove il provvedimento è atteso lunedì 30 maggio, alle 11.
Fissata la scadenza emendamenti da presentare in Aula oggi alle 14. Risulta che la Maggioranza e il Governo hanno deciso di non presentare emendamenti e odg.
DISEGNO DI LEGGE
Commissione Industria (10a) – Sede referente – (2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell’esame e rinvio) Seduta antimeridiana
(Seguito dell’esame e conclusione) Seduta pomeridiana
(Ordini del giorno riformulati e coord. 1)
Nella seduta di giovedì 26 maggio, sono stati presentati l’emendamento 18.0.23 (testo 4 corretto) e il subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).
EMENDAMENTI APPROVATI: 13.6 (testo 3), e gli identici 13.1 (testo 2), 13.5 (testo 2), 13.16 (testo 2) e 13.27 (testo 3), (deriva l’assorbimento degli emendamenti 13.4, 13.7, 13.8, 13.10, 13.12, 13.22 e la preclusione degli emendamenti 13.9, 13.11, 13.13, 13.14, 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26), 18.9 (testo 2), 18.0.23 (testo 4 corretto), 29.6 (testo 2) e gli identici 29.4 (testo 2), 29.19 (testo 2) e 29.29 (testo 2) (con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 29.1 a 29.31, ove non ritirati), 32.1 Nomine nelle Autorità indipendenti (con conseguente preclusione degli emendamenti da 32.2 a 32.9), 32.0.5 identico al 32.0.6 (con conseguente assorbimento del 32.0.7), il subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), l’emendamento 2.0.1000 come subemendato e il Coord.1.
EMENDAMENTI RITIRATI: 13.28, 13.0.1 per la parte ritenuta proponibile, 13.0.2, 13.2, 13.3, 13.0.3, 13.0.8, 13.37, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.29, 13.0.4, 13.36, 18.2, 18.7, 18.13, 18.19, 18.21 (testo 2), 18.24, 18.3, 18.16, 18.4, 18.14, 18.0.8, 18.5, 18.10, 18.17, 18.6, 18.11, 18.15, 18.18, 18.23, 18.27, 18.0.5, 18.0.4 Assistenza sanitaria aziendale, 18.26, 18.0.12 Esercizio odontoiatrica in forma societario, 18.0.11 Esercizio odontoiatrica in forma societario, 18.0.13 Esercizio odontoiatrica in forma societario, 29.32 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 2.1 e i subemendamenti 2.0.1000/29, 2.0.1000/34, 2.0.1000/62, 2.0.1000/71, 2.0.1000/74, 2.0.1000/75, 2.0.1000/85, 2.0.1000/89, 2.0.1000/101, 2.0.1000/110, 2.0.1000/121, 2.0.1000/134, 2.0.1000/157, 2.0.1000/177, 2.0.1000/182, 2.0.1000/199, 2.0.1000/236 e 2.0.1000/257, 2.0.6 e i subemendamenti 2.0.1000/15, 2.0.1000/35, 2.0.1000/41, 2.0.1000/42, 2.0.1000/45, 2.0.1000/48, 2.0.1000/58, 2.0.1000/59, 2.0.1000/64, 2.0.1000/68, 2.0.1000/86, 2.0.1000/99, 2.0.1000/104, 2.0.1000/114, 2.0.1000/117, 2.0.1000/123, 2.0.1000/145, 2.0.1000/154, 2.0.1000/159, 2.0.1000/180 e 2.0.1000/187, 2.0.7, 2.0.1000/32, 2.0.1000/61, 2.0.1000/83, 2.0.1000/95, 2.0.1000/102 e 2.0.1000/108, 2.0.1000/37, 2.0.1000/81, 2.0.1000/97, 2.0.1000/120, 2.0.1000/128, 2.0.1000/133, 2.0.1000/143, 2.0.1000/146, 2.0.1000/147, 2.0.1000/148, 2.0.1000/151, 2.0.1000/166, 2.0.1000/168, 2.0.1000/171, 2.0.1000/172, 2.0.1000/184 e 2.0.1000/217, 2.0.1000/127, 2.0.1000/136, 2.0.1000/156, 2.0.1000/222, 2.0.1000/36, 2.0.1000/109, 2.0.1000/130 e 2.0.1000/181, 2.0.1000/28, 2.0.1000/31, 2.0.1000/33 e 2.0.1000/38, 2.0.1000/40, 2.0.1000/46, 2.0.1000/47, 2.0.1000/57, 2.0.1000/69, 2.0.1000/77, 2.0.1000/80, 2.0.1000/82, 2.0.1000/91, 2.0.1000/94, 2.0.1000/98, 2.0.1000/100, 2.0.1000/103, 2.0.1000/105, 2.0.1000/111, 2.0.1000/112, 2.0.1000/113, 2.0.1000/115, 2.0.1000/116, 2.0.1000/118, 2.0.1000/119, 2.0.1000/122, 2.0.1000/124, 2.0.1000/125, 2.0.1000/126, 2.0.1000/129, 2.0.1000/131, 2.0.1000/132, 2.0.1000/137, 2.0.1000/138, 2.0.1000/139, 2.0.1000/141, 2.0.1000/144, 2.0.1000/149, 2.0.1000/152, 2.0.1000/153, 2.0.1000/155, 2.0.1000/160, 2.0.1000/161, 2.0.1000/162, 2.0.1000/163, 2.0.1000/164, 2.0.1000/165, 2.0.1000/167, 2.0.1000/178, 2.0.1000/186, 2.0.1000/189, 2.0.1000/191, 2.0.1000/221 e 2.0.1000/223, e 2.0.1000/185.
EMENDAMENTI RESPINTI: 13.30, 13.0.9 farmacie, 18.22, 32.0.8, 32.0.9, 2.0.1000/33 e 2.0.1000/38, 2.0.1000/39, 2.0.1000/60, 2.0.1000/63, 2.0.1000/73, 2.0.1000/53 (testo2), 2.0.1000/77, 2.0.1000/82, 2.0.1000/84, 2.0.1000/88, 2.0.1000/90, 2.0.1000/91, 2.0.1000/94, 2.0.1000/105, 2.0.1000/107, 2.0.1000/135, 2.0.1000/140, 2.0.1000/142, 2.0.1000/149, 2.0.1000/150, 2.0.1000/158, 2.0.1000/183, 2.0.1000/193, 2.0.1000/194, 2.0.1000/195, 2.0.1000/196, 2.0.1000/227, 2.0.1000/239, 2.0.1000/244 e 2.0.1000/259.
Per assenza del proponente, risultano decaduti i subemendamenti: 2.0.1000/30, 2.0.1000/51 e 2.0.1000/65.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 26 maggio, il Presidente ha comunicato che alla luce del parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ha dichiarato dunque inammissibili gli emendamenti: 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 e 2.0.5 Concessionari autostradali, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/54, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/66, 2.0.1000/67, 2.0.1000/70, 2.0.1000/72, 2.0.1000/76, 2.0.1000/78, 2.0.1000/79, 2.0.1000/87, 2.0.1000/92, 2.0.1000/93, 2.0.1000/96, 2.0.1000/106, 2.0.1000/169, 2.0.1000/170, 2.0.1000/173, 2.0.1000/174, 2.0.1000/175, 2.0.1000/176, 2.0.1000/179, 2.0.1000/188, 2.0.1000/190, 2.0.1000/192, 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203, 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204, 2.0.1000/205, 2.0.1000/206, 2.0.1000/207, 2.0.1000/208, 2.0.1000/209, 2.0.1000/210, 2.0.1000/211, 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214, 2.0.1000/215, 2.0.1000/216, 2.0.1000/218, 2.0.1000/219, 2.0.1000/220, 2.0.1000/224, 2.0.1000/225, 2.0.1000/226, 2.0.1000/228, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/232, 2.0.1000/233, 2.0.1000/234, 2.0.1000/235, 2.0.1000/237, 2.0.1000/238, 2.0.1000/236, 2.0.1000/240, 2.0.1000/241, 2.0.1000/242, 2.0.1000/243, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, 2.0.1000/258, 2.0.1000/260, 2.0.1000/261, 2.0.1000/262.
La contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, è stata espressa anche su ulteriori emendamenti, che risultano tuttavia già ritirati, decaduti o improponibili. Ha dichiarato altresì inammissibili, sempre in relazione al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 12.14, 18.1, 18.8, 18.12, 18.20 e 18.0.28, in precedenza accantonati.
Sono stati accolti gli ordini del giorno G/2469/1/10 (testo 2) Golden power, G/2469/2/10 Telepedaggio, G/2469/3/10, G/2469/5/10 (testo 2) Diritto d’autore, G/2469/7/10, G/2469/8/10, G/2469/9/10, G/2469/10/10 (testo 2), G/2469/11/10 (testo 2) assistenza sanitaria aziendale, e G/2469/12/10 Concessionari autostradali.
Non è stato accolto l’ordine del giorno G/246/4/10 banda 700 MHz – RAI.
La Commissione ha respinto l’ordine del giorno G/2469/6/10.
Interventi di interesse.
…….
Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), prende la parola il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) per evidenziare che, dopo settimane di intenso lavoro su posizioni politicamente lontane, la soluzione di compromesso rappresenta l’inizio di un percorso. Ricorda in proposito che fino ad ora vi sono stati confronti serrati, fatti di arricchimento ma anche di tensione, a testimonianza che quando viene lasciata al Parlamento la possibilità di un approfondimento è un segnale positivo.
Sottolinea poi che è indispensabile valorizzare l’offerta turistica nazionale, nell’interesse complessivo del Paese, in quanto in gioco c’è un elemento fondante della capacità attrattiva dell’Italia. Il proprio Gruppo si è quindi impegnato affinché fossero garantiti due aspetti: la possibilità di un tempo congruo per i territori, per far sì che le imprese potessero organizzare le relative attività; la deroga al codice della navigazione. Ciò, nella prospettiva di riconoscere il valore degli investimenti compiuti dalle imprese. Dopo un dibattito che risale al 2006, ritiene che oggi si sia prodotto un risultato notevole, in favore del turismo, fermo restando che occorrerà poi approfondire il contenuto dei decreti legislativi che saranno trasmessi alle Camere per il parere. Rileva comunque criticamente che in varie occasioni si è corso il rischio di vanificare l’intero lavoro. Ringrazia infine la senatrice Tiraboschi, Capogruppo in Commissione, per aver condiviso un percorso all’interno del suo Gruppo nonostante avesse convinzioni personali differenti, e ribadisce il voto favorevole della propria parte politica.
La senatrice GARNERO SANTANCHE’ (FdI) ringrazia il Vice Ministro per aver manifestato ascolto nei confronti di tutte le forze politiche. Ciononostante, lamenta che gli emendamenti del proprio Gruppo siano stati trascurati e si dichiara basita per il clima di soddisfazione, a suo giudizio non giustificato. Reputa infatti ridicolo l’accordo di maggioranza in quanto, sul tema degli indennizzi, si è di fatto concessa una “delega in bianco” al Governo, ormai ostaggio della Commissione europea.
Manifesta, peraltro, stupore per l’atteggiamento del Centro-destra con cui a suo tempo ha condiviso battaglie comuni deplorando che, con le proposte in esame, si stia di fatto togliendo una possibilità ai privati in favore di soggetti, parimenti privati, ma più forti. Non ravvisa dunque alcuna coerenza nel processo intrapreso, invocando il principio per cui lo Stato deve rispettare gli accordi assunti con i cittadini altrimenti rischia di ostacolare proprio coloro i quali possono creare ricchezza nel Paese. Dichiara infine il convinto voto contrario della propria parte politica.
Il senatore MARTELLI (Misto-IpI-PVU) afferma di essersi occupato della cosiddetta “direttiva Bolkestein” già dal 2010 e confuta la tesi per cui i Trattati europei impongono di mettere a gara una serie di concessioni. Nel richiamare l’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ribadisce che gli Stati potrebbero invocare la clausola di specificità sui servizi di interesse economico generale. Ritiene peraltro che, per evitare sperequazioni, sarebbe stato possibile rideterminare i canoni calibrando le concessioni in base alla specificità dei luoghi, oppure ponendo limiti alle concentrazioni.
Non ravvisando alcuna di queste ipotesi nelle proposte della maggioranza, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.
Con separate votazioni, la Commissione approva il subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), l’emendamento 2.0.1000 come subemendato e il Coord.1
…….
È stato infine conferito mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea con la richiesta di essere autorizzati allo svolgimento della relazione orale.
EMENDAMENTI APPROVATI E ORDINI DEL GIORNO
Emendamenti e Ordini del giorno (2469)
13.6 (testo 3) [id. a 13.1 (testo 2 [RC]), 13.5 (testo 2 [RC]), 13.16 (testo 2 [RC]), 13.27 (testo 3 [RC])]
Pirro, Boldrini, Cantù, Errani, Marti, Rizzotti, Binetti
Approvato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 13
(Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)
- Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;
- b) all’articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del presente decreto.”;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: “dal comma 1” sono inserite le seguenti: “e con le modalità di cui al comma 1-bis” e le parole: “, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi,” sono soppresse;
- c) all’articolo 8-octies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.“;
- d) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-ter) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all’articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;”
2) al comma 9, dopo le parole “l’osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale,” le parole “il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.”;
3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
“9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.“.
- All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private”.
- Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
18.9 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, capoverso«7-bis», alla letteraa), aggiungere, in fine, i lseguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto.».
18.0.23 [testo 4 (testo corretto)]
Castellone, Pirro, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Croatti
Approvato
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)
- Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l’efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di masteruniversitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell’atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l’elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.
- Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di masteruniversitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall’Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all’esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell’atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all’Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l’elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.».
29.6 (testo 2) [id. a 29.4 (testo 2 [RC]), 29.19 (testo 2 [RC]), 29.29 (testo 2 [RC])]
Misiani, Corti, Castaldi, Conzatti, Toffanin
Approvato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 29
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
- All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”;
- b)al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall’attività svolta, ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l’applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere”.
- c)al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.”.
- Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero della giustizia e sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell’attività economica.».
32.1
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Bagnai, Ostellari
Approvato
Sopprimere l’articolo.
32.0.5 (id. a 32.0.6)
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
2.0.1000/1 (testo 2)
Turco, Misiani, Conzatti, Errani, Durnwalder, Tiraboschi, Pianasso, Croatti, Cioffi
Approvato
All’emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al capoverso «Art. 2-bis»:
1) alla rubrica, dopo le parole: “per finalità turistico ricreative” aggiungere le seguenti: “e sportive”;
2) al comma 1, alinea, dopo le parole “31 dicembre 2023” aggiungere le seguenti: “ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo”;
3) al comma 1, lettera a):
3.1) dopo le parole: «turistico-ricreative», aggiungere le seguenti: «e sportive»;
3.2) sostituire le parole da: “quelle gestite” fino a: “decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”, con le seguenti: “quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
4) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;
5) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»;
6) dopo il comma 3 inserire il seguente:
“3-bis: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.”;
- b) al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modifiche:
1) alla rubrica, dopo le parole: “per finalità turistico ricreative” aggiungere le seguenti: “e sportive”;
1.1) al comma l, dopo le parole “demanio marittimo” aggiungere le seguenti: “lacuale e fluviale”;
1.2) al comma 1, dopo le parole “finalità turistico ricreative” aggiungere le parole “e sportive”
1.3) sostituire le parole da “nonché la disciplina” fino a “punti di ormeggio” con le seguenti: “con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura”;
2) al comma 2:
2.1) all’alinea, dopo le parole: “principi e criteri direttivi,” aggiungere le seguenti “anche in deroga al codice della navigazione”;
2.2) alla lettera e):
2.2.1) al numero 1, sopprimere le seguenti parole: “, e di enti del terzo settore”;
2.2.2) al numero 4, sostituire le parole: “l’accessibilità e la fruibilità del demanio”, con le seguenti: “l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale”;
2.2.3) al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti «e adeguata considerazione»;
2.2.4) al numero 5.1), sopprimere le parole :” o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici”;
2.2.5) al numero 5.2) sostituire le parole: “la concessione” con le seguenti: “una concessione” e dopo le parole “o di tipo professionale” aggiungere le seguenti “del settore”;
2.3) alla lettera h) dopo le parole “delle coste” aggiungere le seguenti “e sponde”;
2.4) sostituire la lettera i) con la seguente: “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;”
2.5) alla lettera l), dopo le parole “finalità turistico-ricreative” aggiungere le seguenti “e sportive”;
2.6) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
“m-bis) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo”;
3) al comma 4, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,” con le seguenti: “Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
2.0.1000
IL GOVERNO
Approvato
Dopo l’articolo inserire i seguenti:
«Art. 2-bis
(Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)
- Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
- a)le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;
- b)i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
- Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a)e b), che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.
- Fino alla data di cui al comma 1, l’occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a)i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b)il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c)il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 2-ter
(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)
- Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d’ormeggio.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
- b)affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;
- c)in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
- d)definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;
- e)definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;
2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:
5.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d’impresa o di tipo professionale;
6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;
- f)definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;
- g)introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l’affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
- h)definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;
- i)definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall’ente concedente e della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;
- l)definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;
- m)revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Coord. 1
I Relatori
Approvato
– All’articolo 3, capoverso Art. 18, comma 2, lettera f), sostituire le parole: “porti di rilevanza internazionale e nazionale” con le seguenti: “porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4“;
– all’articolo 5, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: «dell’ex concessionario» e «gli ex concessionari» rispettivamente con le seguenti: «del concessionario uscente» e «i concessionari uscenti»;
– all’articolo 5, sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. All’articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” e le parole: “data successiva individuata” sono sostituite dalle seguenti: “data successiva eventualmente individuata”. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
– all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: “di cui alle lettere a)”, inserire la seguente: “b)”;
– all’articolo 13, comma 1, lettera d), capoversoc-quater), sostituire le parole: “ferma restando la possibilità” con le seguenti: “ferma restando l’applicazione delle disposizioni”;
– all’articolo 13, comma 2,sopprimere le parole: “dalle strutture pubbliche e private”;
– all’articolo 29, comma 1, lettera c),sostituire le parole: “all’articolo 3, comma 1, lettera b)”, con le seguenti: “all’articolo 1”;
– all’articolo 29, comma 2, sostituire le parole: “entrano in vigore il 30 ottobre 2022”con le seguenti: “ si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022;
– all’articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, e alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo le parole: “indicano le basi giuridiche” inserire le seguenti: “su cui sono fondate le richieste”.
G/2469/1/10 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;
permesso che:
il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 disciplina organicamente la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, cosiddetta Golden Power, e definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria, l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio di tali poteri;
tale strumento normativo consente al Governo di bloccare o adottare specifiche condizioni a determinate operazioni finanziare, come all’acquisito di partecipazioni o di pone il veto all’adozione di determinate delibere societarie, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e tutelare l’interesse nazionale, al fine di evitare che questi finiscano in mano straniera e che le aziende bersaglio cadano vittima di operazioni finanziarie ostili;
la norma originaria è stata rafforzata e modificata più volte, oggi consente l’esercizio dei poteri speciali, estesi fino al 31 dicembre 2022, rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. Queste riguardano difesa e sicurezza nazionale, alcuni ambiti di attività nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, telecomunicazioni a banda larga con tecnologia 5G, e in ulteriori settori connessi ai fattori critici elencati dalla disciplina europea;
dalla relazione annuale del Copasir emerge che nel 2021 sono state 465 le segnalazioni di operazioni potenzialmente oggetto di Golden Power;
considerato che:
in un periodo di instabilità politica ed economica mondiale, accompagnato da un periodo caratterizzato da due grandi transizioni, quella energetica e quella digitale, i settori di rilevanza strategica nazionale stanno diventando diversi e numerosi;
le priorità della transizione energetica verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e della maggiore indipendenza energetica nazionale, la guerra in Ucraina, che ha accelerato la crisi energetica già in atto, la volatilità dei prezzi dell’energia ed un rialzo, ormai duraturo, dei prezzi delle materie prime, richiedano prudenza nell’esporre beni e settori di interesse strategico nazionale a rischi esterni;
tra questi, sta emergendo il settore dell’idroelettrico, considerato fonte storica di grande valore dal quale proviene quasi il 20 per cento della produzione elettrica nazionale e che rappresenta una risorsa indispensabile per la transizione energetica in quanto fonte primaria in Italia di energia rinnovabile e senza emissioni di CO2;
le centrali idroelettriche sono asset strategici per il Paese in quanto hanno un ruolo fondamentale nel Piano di riaccensione in caso di black out, i posti di teleconduzione idroelettrici rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (cybersecurity), contribuiscono in maniera significativa al contenimento degli eventi metereologici estremi;
quella dell’idroelettrico si presenta come una filiera complessa con impianti ed infrastrutture civili che richiedono elevate competenze tecnico-gestionali, anche del territorio su cui operano, per garantire la minimizzazione dei rischi ambientali, è pertanto necessario che questa filiera rimanga in mano a operatori nazionali, che conoscono e operano da anni sul territorio;
considerato, inoltre, che:
l’Italia ha introdotto, già nel 1999, un sistema concorrenziale per l’assegnazione delle concessioni per impianti idroelettrici ma nel 2011 la Commissione europea ha avviato nei suoi confronti una procedura d’infrazione;
tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla voce «semplificazione e concorrenza», si prevede di adottare misure finalizzate alla rimozione delle barriere all’entrata nei mercati e tra queste, in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, si stabilisce la necessità di modificare la disciplina attraverso la legge annuale per il mercato e la concorrenza (2021) al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l’assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti;
gli impianti idroelettrici potrebbero essere bersaglio di operazioni finanziarie ostili, favorendo così la perdita di importanti asset nazionali di produzione di energia e esponendo ad alto rischio un settore definito di interesse strategico nazionale,
impegna il Governo a:
chiarire che la normativa sul Golden Power sia applicabile al settore delle concessioni idroelettriche comprese le operazioni intra Unione europea ovvero, se necessario, estenderne l’ambito di applicazione a tale settore mediante idonea modifica normativa.
G/2469/2/10
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);
premesso che,
la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull’intera rete stradale urbana e interurbana dell’Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti, nonché agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione prevede e disciplina il servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri, superando la precedente direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153;
all’interno del mercato domestico del Telepedaggio permangono problematiche di lenta e difficile soluzione che impediscono l’attuazione dei principi di concorrenza previsti dalla citata normativa europea;
la prima di queste è relativa alla segnaletica delle corsie di accesso, in quanto, ad oggi, per chi percorre tratti stradali soggetti a pedaggio risultano molto chiare e visibili le corsie riservate ai clienti Telepass S.p.A., al contrario delle corsie riservate ai clienti di altri fornitori, inficiando la percezione generale sulla presenza nel mercato di altri fornitori e mettendo a repentaglio la sicurezza nella percorrenza di tali corsie, per via della mancanza di un’adeguata segnalazione;
già nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520, la Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato aveva espresso parere favorevole con la seguente osservazione: «in linea con il principio di chiarezza verso l’utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l’opportunità di prevedere l’inserimento di apposite clausole convenzionali negli atti concessori che prevedano l’identificazione in modo univoco delle corsie e l’impiego di cartelli dedicati al telepedaggio»;
analogamente, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera aveva espresso la seguente osservazione: «valuti il Governo l’esigenza di garantire equa visibilità agli operatori di telepedaggio in termini di marchio sulla rete autostradale, mediante l’adozione di un logo/colore agnostico che identifichi le corsie del telepedaggio eventualmente affiancati da cartelli/paline (magari in prossimità dei caselli) che espongono i loghi degli operatori attivi»;
la seconda problematica è relativa al principio di garanzia della concorrenza in materia di agevolazioni autostradali, introdotto dall’articolo 6, comma 5, della direttiva (UE) 2019/520, che afferma che «tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del SET.», e recepito con l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 153 del 2021;
tale principio ad oggi non è di facile attuazione, in quanto, al di là di casi virtuosi quali le agevolazioni dedicate da Concessionarie SdP Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. ai possessori di contratto con fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo convenzionati, molte altre, introdotte anche a seguito di accordi con gli enti locali, sono rivolte esclusivamente ai clienti Telepass S.p.A. e precluse ai clienti di altri fornitori;
la terza problematica è relativa al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), titolare della concessione ANAS delle tratte Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, in quanto, nelle prime due tratte, è tuttora in corso l’inserimento di nuove casse automatiche e l’adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, previsto dai decreti dirigenziali del Consorzio 5 febbraio 2021, n. 31, 29 novembre 2021, n. 259, e 24 gennaio 2022, n. 6;
una quarta questione è relativa a Telepass e all’Iscrizione al SET. Ad oggi Telepass, unico fornitore del servizio di Telepedaggio mediante accreditamento di un servizio esclusivamente nazionale (SIT), è assoggettata ad un regime distinto e più favorevole di quello applicato ai fornitori SET, con conseguenti implicazioni problematiche in tema di concorrenza;
infine, l’ultima problematica è relativa alla mancata attivazione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell’Organismo di conciliazione sulle condizioni contrattuali imposte dagli esattori di pedaggio a vari fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio, in quanto non risulta costituito presso il medesimo ministero l’elenco dei soggetti esperti necessario al suo funzionamento,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la corretta concorrenza tra gli operatori nel mercato del Telepedaggio;
2) a provvedere affinché in tutte le corsie autostradali di telepedaggio sia garantita equa visibilità a tutti i fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo attivi attraverso l’identificazione in modo univoco delle corsie e l’impiego di una segnaletica dedicata al telepedaggio che mostri i loghi di tutti gli operatori attivi;
3) ad adottare ogni iniziativa utile affinché siano progressivamente superate tutte le situazioni in cui vi sono agevolazioni fruibili esclusivamente da parte dai clienti Telepass S.p.A.;
4) ad attivarsi a tutti i livelli istituzionali opportuni affinché le autostrade della Regione siciliana siano dotate quanto prima possibile delle infrastrutture necessarie per consentire la piena fruizione dei servizi anche ai clienti di società diverse da Telepass S.p.A.;
5) a garantire la piena operatività dell’Organismo di conciliazione, provvedendo alla tempestiva designazione dell’elenco dei soggetti esperti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
G/2469/3/10
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 13 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private;
la verifica di compatibilità che i Comuni debbono richiedere alla Regione in caso di istanze di trasferimento avanzate da strutture sanitarie non è prevista per le istanze di trasferimento all’interno dello stesso Comune effettuate dalle strutture sanitarie riconosciute Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in quanto le funzioni degli IRCCS non sono limitate a uno specifico territorio ma costituiscono un polo di attrazione a livello nazionale, o addirittura internazionale, in relazione alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate da applicare all’attività clinica per il miglioramento delle prestazioni sanitare,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di eliminare l’obbligo della verifica di compatibilità nel caso di richiesta di trasferimento all’interno dello stesso Comune avanzata da un IRCCS non afferente alla rete dell’emergenza-urgenza.
G/2469/4/10
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469),
premesso che:
il disegno di legge in esame è finalizzato a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati e a garantire la tutela dei consumatori;
considerato che:
con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato definito un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;
il riassetto del comparto ha la finalità di conseguire una gestione più efficiente dello spettro radioelettrico, in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale. Le procedure delineate avrebbero quindi l’obiettivo di garantire, nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo;
con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019 ha definito il calendario nazionale (cosiddetto Road Map) con le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
il 2 aprile 2021 è stato pubblicato il documento contenente le «Linee Guida – Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale», documento rivisto alla luce delle osservazioni pervenute nell’ambito di due consultazioni pubbliche;
il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 2017, i bandi relativi alle procedure per l’assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi (FMSA) in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti locali di primo e di secondo livello indicando il termine perentorio del 21 settembre 2021 per presentare la domanda;
la predetta delibera AGCOM n. 39/19/COSN ha stimato che le prestazioni degli attuali Codec HEVC possano risultare in un bit rate di circa 2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e in un bit rate di circa 1 Mbit/s per un programma in formato standard (SD) e nei bandi contenenti le procedure per l’assegnazione si precisa che, nell’ambito di una seduta pubblica, i soggetti partecipanti alla gara possono indicare la capacità trasmissiva che intendono richiedere purché nei limiti indicati dagli stessi, ovvero una capacità trasmissiva a regime che vada da 1.5 Mbit/s a 3 Mbit/s;
rilevato che:
con 2,5 Mbit/s si garantisce la trasmissione in alta definizione (HD) con lo standard DVBT-2;
la richiesta, e la conseguente assegnazione, di una capacità trasmissiva superiore a quella necessaria a garantire lo standard DVBT-2 comporta, con tutta evidenza, un esaurimento della banda messa a disposizione per singola area tecnica in favore di un numero circoscritto di operatori. Situazione che innegabilmente determina una compressione dei principi del pluralismo dell’informazione e della tutela della concorrenza, tanto più qualora dette richieste avessero avuto il sottointeso scopo di ridurre il numero di FMSA attualmente operanti nel comparto;
a mero titolo di esempio, nell’area tecnica n. 5 -Veneto, 10 delle 15 emittenti assegnatarie hanno richiesto e ottenuto una capacità trasmissiva di 3 Mbit/s ciascuna, con conseguente esclusione di ben 5 emittenti ad oggi operative;
ad alcune delle emittenti escluse è stata data la possibilità di spostare la trasmissione in aree tecniche contigue e di migrare verso lo standard HbbTV, trasmissione tv a banda ibrida che consente agli utenti di accedere a contenuti di diversa natura tramite lo schermo del televisore, a patto che questo sia connesso ad internet e compatibile con lo standard;
tale situazione ha comportato per le emittenti escluse dall’assegnazione delle frequenze una contrazione considerevole della platea degli spettatori e un aggravio di costi per l’adeguamento al nuovo standard, con conseguenze evidenti in termini economici,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire la tutela della concorrenza e il massimo pluralismo nell’informazione, nonché l’occupazione e gli indotti economici, anche mediante specifiche misure volte a sostenere le emittenti locali escluse dall’assegnazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre, a compensazione delle perdite e dei maggiori investimenti necessari alla transizione obbligata.
G/2469/5/10 (testo 2)
Montevecchi, Vanin, Croatti, Gaudiano, Trentacoste, Girotto
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2469, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,
premesso che:
il provvedimento è vòlto a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale e migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici;
il capo VII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;
considerato che:
il processo di liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore ha prodotto rilevanti miglioramenti nell’attività e la nascita di nuove collecting ha stimolato un incremento dei servizi e delle iniziative a supporto degli artisti;
tuttavia, a seguito delle recenti novelle intervenute con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «sostegni-bis»), alcuni operatori del settore hanno lamentato un rafforzamento ingiustificato e posizione della SIAE: in particolare, in seguito alla modifica all’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono stati introdotti nuovi poteri di vigilanza e controllo in capo alla SIAE sulle attività di amministrazione e intermediazione delle collecting concorrenti;
valutato che:
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato che si ravvisano delle preoccupazioni sul permanere di modelli normativi che riservano ex lege lo svolgimento di determinate operazioni in capo alla SIAE e che le modifiche apportate dal decreto «sostegni-bis» generano dunque ingiustificati poteri di ingerenza sulla libertà di iniziativa economica delle collecting;
stante la segnalazione appena richiamata, si è così determinata una situazione in cui SIAE, operatore del mercato (player), si trova a esercitare il doppio ruolo di controllore e controllato nei mercati della gestione dei diritti di copia privata audio e video;
a ciò si aggiunga che il paradosso generato dal doppio ruolo conferito a SIAE appare ancor più evidente ove si consideri che le collecting che operano in Italia, per poter esercitare la propria attività, devono essere iscritte all’apposito elenco tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in quanto Autorità di garanzia nel settore dell’audiovisivo;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di intraprendere iniziative utili, anche di carattere normativo, vòlte a sanare le distorsioni concorrenziali esistenti nell’ambito del mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, come segnalato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
G/2469/6/10
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e, in particolar modo, la tutela dei consumatori;
la concorrenza è ritenuta strumento idoneo ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi;
secondo i dati diffusi dal Codacons, da inizio anno la benzina ha subito un rincaro del 13 per cento, mentre il gasolio è aumentato del 15,2 per cento, con un incremento di costo per un pieno pari a +12 euro per un’automobile di media cilindrata;
secondo la rilevazione settimanale del Ministero della transizione ecologica, lunedì 7 marzo la benzina costava in media 1,95 euro al litro di cui 1,08 euro di penalizzazione fiscale e 87 centesimi di prezzo industriale. Il gasolio 1,82 al litro di cui 94 centesimi di disincentivo fiscale e 88 centesimi di prezzo industriale. In questi giorni il costo di benzina e gasolio ha superato i 2 euro;
stando alle stime, questa condizione avrà, necessariamente, un notevole impatto sui consumatori finali poiché il rincaro del carburante ricadrà sui prezzi al dettaglio, rischiando, inoltre, di determinare la paralisi di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere gli elevati aumenti di benzina e gasolio;
considerato che:
assise e IVA appresentano il 55 per cento del costo finale della benzina e il 51 per cento del prezzo totale del gasolio e garantiscono all’erario circa 35 miliardi di euro l’anno, di cui 10 miliardi componente iva e i restanti, circa 24 miliardi, accise;
sono diciotto le assise sui carburanti che nel 1995 sono state inglobate in un’unica imposta differenziata e vanno dal finanziamento della crisi di Suez del 1956, all’alluvione di Firenze del 1966, fino al finanziamento alla cultura e della crisi migratoria libica;
è urgente un intervento governativo per sterilizzare il rincaro dei prezzi del carburante che, proprio il Ministro per la transizione ecologica ha definito «una colossale truffa ai danni di cittadini e imprese» poiché si tratterebbe di una spirale speculativa benché, è di tutta evidenza, che la quota maggiore del costo finale sia rappresentata da imposte;
nei giorni scorsi centinaia di pescatori si sono fermati lasciando le proprie imbarcazioni ormeggiate nei porti, proprio a causa del rincaro dei prezzi del carburante, e gli autotrasportatori si starebbero organizzando per uno sciopero del settore;
considerato altresì che:
un intervento per il taglio delle accise fino a fine anno si stima costerebbe circa 20 miliardi, una cifra rilevante ma non esorbitante se si pensa che la spesa pubblica nel 2021 ha raggiunto i mille miliardi di euro,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente per ridurre il costo del carburante attraverso il taglio delle accise e la sterilizzazione dell’IVA, al fine di far fronte a un rincaro generalizzato dei prezzi, favorire il calmieramento del costo dei prodotti trasportati, sostenere le imprese maggiormente colpite e tutelare i consumatori.
G/2469/7/10
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Accolto
Il Senato,
premesso che:
le mutate condizioni determinate dalla pandemia da Covid-19 hanno evidenziato la necessità di incrementare il numero di laureati in medicina e chirurgia e scienze infermieristiche per far fronte, in modo più efficace, alla crescente domanda di assistenza sanitaria;
ciò consentirebbe, avvalendosi delle strutture sanitarie pubbliche e private già esistenti, di fornire un adeguato servizio alla popolazione, contrastando il fenomeno legato alla concentrazione prevalente di risorse destinate al trattamento della sintomatologia da COVID-19, tralasciando in modo significativo la cura delle altre patologie;
tale assunto darebbe la possibilità agli atenei già in possesso di requisiti, delle adeguate competenze e delle risorse disponibili, di contribuire a superare la carenza di personale sanitario legata al presente momento storico,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a consentire l’attivazione, limitatamente a un triennio, di ulteriori Corsi di studio in Scienze infermieristiche (L/SNT1) e Medicina e Chirurgia (LM/41) agli atenei presso i quali tali classi di laurea sono già accreditate.
G/2469/8/10 [già em. 18.25 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469);
premesso che:
l’articolo 18 del provvedimento in esame recadisposizioni in materia di selezione della dirigenza sanitaria;
l’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. In particolare, il comma 1, alla lettera p), ha definito alcuni principi fondamentali con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione;
il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ha dato attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015. In particolare, si istituisce, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e reca disposizioni relative al conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria;
considerato che
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra gli interventi individuati, si sottolinea che è necessario intervenire sulla legislazione in materia sanitaria per ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri;
è fondamentale garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione dei servizi sanitari erogati dai sistemi regionali. In tale ottica è necessario un intervento incisivo sulla dirigenza sanitaria, ovvero sui gestori della sanità che devono essere adeguatamente e preventivamente formati per garantire la sostenibilità e la qualità del «sistema salute?» e scelti secondo la competenza e il merito, non sulla base di logiche politiche o partitiche;
impegna il Governo
a prevedere, anche con un intervento di carattere normativo, nuovi e diversi criteri di nomina dei dirigenti sanitari al fine di garantire trasparenza e imparzialità, nonché l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un albo nazionale di commissari a cui è demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari, istituendo, altresì, sempre presso il medesimo Ministero, elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina dei predetti soggetti.
G/2469/9/10 [già em. 18.0.24 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469),
premesso che:
il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute;
considerato che
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE» all’articolo 40, comma 1, si stabilisce che per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria;
all’articolo 40 della legge n. 368 del 1999 dovrebbe essere introdotta la possibilità, per i medici in formazione specialistica, di svolgere attività di libera professione intramuraria e di svolgere qualsiasi prestazione professionale o intellettuale, purché al di fuori dell’orario di formazione specialistica e nel rispetto dello stesso. Tra le attività sono ricomprese la sostituzione dei titolari di continuità assistenziale, la sostituzione dei medici di medicina generale, l’attività di vaccinazione, contact tracing concernente l’emergenza da SARS-CoV-2, nonché qualsiasi altro tipo di attività professionale ed intellettuale, nell’ottica di efficientare alcuni servizi che attualmente risultano carenti, e garantire al tempo stesso ai medici specializzandi di poter svolgere attività professionali extra-orario formativo;
considerato inoltre che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» ha previsto, all’articolo 33, una serie di agevolazioni per i familiari che si occupano di persone con handicap tra le quali: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; la possibilità chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
impegna il Governo
a prevedere, anche con un intervento di carattere normativo, la possibilità per i medici in formazione specialistica di svolgerel’esercizio della libera professione intramuraria e prestazioni professionali ed intellettuali, nonché a riconoscere, a tali soggetti, le agevolazioni previste all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
G/2469/10/10 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);
premesso che:
l’articolo 13 reca «Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private». In particolare, si prevede che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie;
l’accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un’autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;
considerato che
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra gli interventi, si sottolinea che «In ambito sanitario, con riguardo all’erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori»,
impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
a valutare l’opportunità di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell’accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione a:
- a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l’attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;
- b) un piano di controlli ove siano indicati: i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli; composizione delle commissioni ispettive; requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all’interno degli accordi contrattuali;
a valutare che l’accreditamento sia concesso anche sulla base dell’atto di determinazione del fabbisogno, con l’evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta risulti carente, nonchè di valutare gli esiti di cura.
G/2469/11/10 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469),
premesso che
il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute,
considerato che:
negli anni precedenti al diffondersi dell’epidemia Covid, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d’interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;
le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti le polizze sanitarie integrative;
sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelareil diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale.
G/2469/12/10 [già em. 2.0.8 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);
premesso che,
l’articolo 2 reca una delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici;
il settore delle concessioni autostradali italiano tende di per sé al monopolio naturale e il concessionario ha in quel mercato una forza strutturale non paragonabile ad altri operatori;
vi è stato un forte sviluppo della tecnologia e dei nuovi strumenti forniti all’utenza volti a migliorare la fruizione del servizio autostradale;
si ritiene opportuno rivedere la regolamentazione vigente affinché vengano garantite condizioni di effettiva parità tra gli operatori e ciò per dare piena attuazione ai principi di concorrenza;
senza una regolamentazione ad hoc è di tutta evidenza, infatti, come nel mercato della fornitura di servizi connessi e strumentali a quello autostradale, rischierebbe di essere pregiudicato il level playing field fra gli operatori;
è quindi necessario promuovere, al contempo, lo sviluppo di un mercato sempre più concorrenziale e di una rete autostradale ancora più sicura ed efficiente nell’interesse del consumatore che potrà rivolgersi a un crescente numero di operatori indipendenti che forniscono servizi utili al cliente in mobilità e beneficiare di una rete di collegamenti autostradali caratterizzata da elevati standard di servizio;
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l’utenza del servizio autostradale.
Commissione Bilancio (5a) – Sede consultiva – (2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)Nella seduta di giovedì 26 maggio 2022, la Commissione ha proseguito l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.
Il relatore DELL’OLIO (M5S) ha rappresentato la necessità di esaminare, in via preliminare, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, nonché la proposta 12.14 Servizi di gestione dei rifiuti, che sono stati accantonati presso la Commissione di merito in attesa del parere della Commissione bilancio.
In particolare ha ricordato che, sulle proposte da 6.1 a 6.7, è stata segnalata l’esigenza di valutare i profili finanziari, mentre sono stati richiesti elementi informativi per valutare la portata finanziaria dell’emendamento 12.14 Servizi di gestione dei rifiuti, che prevede l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
La Sottosegretaria SARTORE ha espresso un avviso contrario sugli analoghi emendamenti da 6.1 a 6.7 che, sopprimendo l’articolo 6, risultano in contrasto con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alla componente M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, è volta a rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza.
Si è pronunciata in senso contrario, per i profili finanziari, altresì sulla proposta 12.14 Servizi di gestione dei rifiuti.
Il RELATORE ha prospettato l’espressione di un parere contrario sugli emendamenti appena richiamati.
Il PRESIDENTE ha proposto quindi di esaminare le restanti proposte emendative riferite agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 31, su cui risulta che la Commissione di merito ha proceduto ad avviare l’esame.
La Commissione è convenuta.
Il RELATORE, innanzitutto, ha chiesto l’avviso del Governo sugli emendamenti 3.17 (testo 2) Concessione delle aree demaniali portuali, 11.7 (testo 2) Art – concessioni autostradali
(segnaliamo che il testo 11.7 si riferiva all’ANAC, con la nuova riformulazione si riferisce all’ART), 12.21 (testo 2), 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)] e 17.3 (testo 2), su cui la Commissione non ha osservazioni da formulare.
La Sottosegretaria SARTORE è stata concorde con la valutazione non ostativa della Commissione sulle proposte 3.17 (testo 2) Concessione delle aree demaniali portuali, 11.7 (testo 2) Art – concessioni autostradali (segnaliamo che il testo 11.7 si riferiva all’ANAC, con la nuova riformulazione si riferisce all’ART), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)], mentre esprime una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull’emendamento 17.3 (testo 2).Il RELATORE, dopo aver prospettato il recepimento dell’avviso del Governo sulle proposte appena richiamate, ha proposto quindi l’espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti accantonati riferiti agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 31, che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.
La Commissione è convenuta.
Il PRESIDENTE ha proposto di procedere all’esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni del provvedimento ancora da valutare, fatta eccezione per l’articolo 2, su cui si attende la presentazione di una riformulazione concordata tra Gruppi parlamentari di maggioranza e Governo.
Il relatore DELL’OLIO (M5S) ha richiamato quindi i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 13, 18, 29 e 32.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 13, 18, 29 e 32.
La senatrice GUIDOLIN (M5S), soffermandosi sulla portata normativa e sulle finalità perseguite dall’emendamento 13.27 (testo 2), che ha ritenuto che la misura non comporti oneri per la finanza pubblica.
La Sottosegretaria SARTORE ha rappresentato, al riguardo, che l’avviso è contrario in assenza di una relazione tecnica che evidenzi la portata innovativa della proposta e che chiarisca gli eventuali riflessi finanziari sul Servizio Sanitario Nazionale.
Il RELATORE ha prospettato quindi l’espressione di un parere contrario su tutte le proposte accantonate agli articoli appena richiamati, se non ritirate.
Il PRESIDENTE ha comunicato che è stata appena trasmessa dalla Commissione di merito la riformulazione 2.0.1000/1 (testo 2).
Ha disposto quindi la sospensione della seduta per consentire la valutazione dei profili finanziari della proposta.
La Commissione ne ha preso atto.
Alla ripresa dei lavori, il relatore DELL’OLIO (M5S) ha richiamato sinteticamente le questioni poste sugli emendamenti riferiti all’articolo 2.
In particolare, ha ricordato che sull’emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare. Chiede quindi l’avviso del Governo sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).
La Sottosegretaria SARTORE è stata concorde con la valutazione non ostativa della Commissione sulla proposta 2.0.1000. Inoltre, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).
Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all’articolo 2 e segnalati dalla Commissione e dal Governo, ha espresso un avviso contrario in assenza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, convenendo per il resto con l’assenza di osservazioni.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DELL’OLIO (M5S), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, ha illustrato la seguente proposta di parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 31 e 32 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/54, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/66, 2.0.1000/67, 2.0.1000/70, 2.0.1000/72, 2.0.1000/76, 2.0.1000/78, 2.0.1000/79, 2.0.1000/87, 2.0.1000/92, 2.0.1000/93, 2.0.1000/96, 2.0.1000/106, 2.0.1000/169, 2.0.1000/170, 2.0.1000/173, 2.0.1000/174, 2.0.1000/175, 2.0.1000/176, 2.0.1000/179, 2.0.1000/188, 2.0.1000/190, 2.0.1000/192, 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203, 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204, 2.0.1000/205, 2.0.1000/206, 2.0.1000/207, 2.0.1000/208, 2.0.1000/209, 2.0.1000/210, 2.0.1000/211, 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214, 2.0.1000/215, 2.0.1000/216, 2.0.1000/218, 2.0.1000/219, 2.0.1000/220, 2.0.1000/224, 2.0.1000/225, 2.0.1000/226, 2.0.1000/228, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/232, 2.0.1000/233, 2.0.1000/234, 2.0.1000/235, 2.0.1000/237, 2.0.1000/238, 2.0.1000/236, 2.0.1000/240, 2.0.1000/241, 2.0.1000/242, 2.0.1000/243, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, 2.0.1000/258, 2.0.1000/260, 2.0.1000/261, 2.0.1000/262, 3.5 Adeguamento delle concessioni delle aree demaniali portuali, 3.13 Disciplina per il rilascio delle concessioni, 3.0.5 Beni – porti – aeroporti, 4.3, 5.3 Concessioni idroelettriche, 5.4 Concessioni idroelettriche, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 (testo 2), 5.27, 5.28 Concessioni idroelettriche, 5.30, 5.30 (testo 2), 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.44, 5.45, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 Servizi pubblici (Testo Unico), 6.22 Servizi pubblici – tariffe – poteri sanzionatori, 6.23, 6.29, 6.30, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.74 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.75 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.76 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.77 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.78 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.79 Esclusione TPL da riforma SPL, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.6, 11.0.13, 11.0.14, 12.14 Servizi di gestione dei rifiuti, 12.0.7, 12.0.9, 12.0.10 Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, 13.12, 13.27 (testo 2), 13.28, 13.29, 13.40, 13.42, 13.43, 13.45, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 (testo 2), 13.0.6, 13.0.7, 15.6 (testo 2) Produttori di farmaci equivalenti, 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4, 16.0.6 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21 (testo 2), 18.27, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.25, 18.0.26, 18.0.27 Tariffe agevolate per servizi in farmacia, 18.0.28, 29.25 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 29.26 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 29.27 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 29.28 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 29.29 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 29.30 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 29.31 Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica, 31.0.1, 31.0.2, 32.2 (testo 2) Autority, 32.3 (testo 3) Autority, 32.8 Autority, 32.9 Autority, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4.
Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.1000, 3.17 (testo 2) Concessione delle aree demaniali portuali, 11.7 (testo 2) Art – concessioni autostradali (segnaliamo che il testo 11.7 si riferiva all’ANAC, con la nuova riformulazione si riferisce all’ART), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)].
Il parere è altresì non ostativo sui restanti subemendamenti all’emendamento 2.0.1000, incluso il 2.0.1000/1 (testo 2).”.
Con l’avviso conforme del Governo, la proposta di parere è stata messa ai voti e approvata.
– Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Senato della Repubblica
DISEGNO DI LEGGE
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Commissione Industria (10a) – Sede referente
Ordini del giorno ed emendamenti presentati
Elenco aggiornato alla seduta in sede referente di giovedì 26 maggio 2022 in cui si è concluso l’esame, e i pareri espressi nella Commissione Politiche dell’Unione Europea del 31 marzo, della Commissione Bilancio del 26 maggio, e della Ragioneria generale.
Gli emendamenti in cui nella sezione iter non è indicato il parere espresso della Commissione Bilancio, è parere di nulla osta.
Nel file sono stati INSERITI tutti gli emendamenti DI INTERESSE riferiti agli articoli 7, 8, e da 19 a 28.
NUMERO EMENDAMENTO | OGGETTO | PRIMO FIRMATARIO | ITER | NOTA
RAGIONERIA |
G/2469/1/10 | Golden power | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE.
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G/2469/2/10 | Telepedaggio | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO.
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G/2469/4/10 | banda 700 MHz – RAI | Endrizzi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, non è stato accolto l’ordine del giorno G/246/4/10.
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G/2469/5/10 | Diritto d’autore | Montevecchi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE.
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26.100 | Aggiunge un comma all’art. 26 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato | Relatori | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, APPROVATO.
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2.9 | Banca dati appalti | Giacobbe (PD) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.14 | Concessioni idroelettriche | Gallone (FIBP-UDC) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali. Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.0.4 | Concessionari autostradali | Corti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.0.5 | Concessionari autostradali | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.0.8 (già 3.0.4) (testo 2) | Concessionari autostradali | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 29 marzo, l’emendamento 3.0.4 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all’articolo 2 e conseguentemente rinominato 2.0.8 (già 3.0.4)
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 26 aprile 2022, è stato riformulato in testo 2.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio 2022, il senatore Margiotta ha ritirato l’emendamento 2.0.8 (testo 2) e lo ha trasformato nell’ordine del giorno G/2469/12/10.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO.
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Art. 3 tutto | ||||
3.1 | Autorità portuali | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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3.2 | Trasporti marittimi | Quarto (M5S) | ||
3.3 | Art – concessioni | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | ||
3.4 | Concessione di aree e banchine | Giacobbe (PD) | ||
3.5 | Adeguamento delle concessioni delle aree demaniali portuali | Garnero Santanchè (FdI) | Nella seduta del 5 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio ha accantonato l’esame della proposta emendativa.
Nella seduta del 13 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.5, anche ai fini dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. |
3.6 | ANAC – bandi tipo | Castaldi (M5S) | ||
3.7 | ANAC – bandi tipo | Giacobbe (PD) | ||
3.8 (TESTO 3) | Condizioni di concorrenza effettiva | De Petris (MISTO) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentati testo 2 e testo 3.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO.
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3.9 | Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l’attuazione delle misure del comma 1 art. Concessione di aree e banchine | Giacobbe (PD) | ||
3.10 | Art | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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3.11 | Art | Giacobbe (PD) | ||
3.12 | Art | Boccardi (FIBP-UDC) | ||
3.13 | Disciplina per il rilascio delle concessioni | Margiotta (PD) | Nella seduta del 5 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio ha accantonato l’esame della proposta emendativa.
Nella seduta del 13 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.13, anche ai fini dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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3.14 | Accordi sostitutivi della concessione demaniale | Giacobbe (PD) | ||
3.15 | Riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale | Quarto (M5S) | ||
3.16 | Impatto ambientale | Nastri (FDI) | ||
3.17 (testo 2) | Concessione delle aree demaniali portuali | Errani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta del 13 aprile, il relatore in Commissione Bilancio ha affermato che non vi sono osservazioni sul 3.17 (testo 2).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 3.
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Commissione Bilancio Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2). |
3.18 | Concessione delle aree demaniali portuali | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stato RITIRATO. | |
3.19 | Concessione delle aree demaniali portuali | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
3.20 | Concessione delle aree demaniali portuali | Garnero Santanchè (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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3.21 | Concessione delle aree demaniali portuali | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, è stato RITIRATO. | |
3.22 | Concessione delle aree demaniali portuali | Cioffi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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3.23 | Trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti | Angrisani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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3.24 | Articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è soppresso:
((4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne’ mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne’ tramite il ricorso all’impresa o all’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell’articolo 17, la nave e’ autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all’organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
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Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 29 marzo, è stato RITIRATO. | |
3.0.1 | Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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3.0.2 | Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 | Boccardi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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3.0.3 | Art | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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3.0.5 | Beni – porti – aeroporti | D’Angelo (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio ha accantonato l’esame della proposta emendativa.
Nella seduta del aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, DECADUTO per assenza del presentatore.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.. |
3.0.6 | Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura | Turco (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.
Nella seduta del 12 aprile, la Commissione Bilancio ha approvato parere contrario.
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Commissione Bilancio Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile.
Governo Parere contrario – in assenza di idonea relazione tecnica ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari; – per inidoneità della prospettata copertura finanziaria (FEI) in quanto le risorse che si intendono utilizzare a copertura sono destinate a realizzare interventi considerati prioritari per il Governo.
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3.0.7 | Disposizioni in materia di operazioni portuali | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 12 aprile, la Commissione Bilancio ha approvato parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.7.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. |
3.0.8 | Canoni di affitto delle strutture esterne alle stazioni ferroviarie | Mallegni (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 12 aprile, la Commissione Bilancio ha approvato parere contrario.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.8.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile
Governo Parere contrario – in assenza di relazione tecnica ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari; – per inidoneità della prospettata copertura finanziaria (Fispe) in quanto le risorse che si intendono utilizzare a copertura sono destinate a realizzare interventi considerati prioritari per il Governo.
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4.1 | Decarbonizzazione | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.1, anche ai fini dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria..
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5.3 | Concessioni idroelettriche | Giacobbe (PD) | Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO. |
L’emendamento 5.3 sostituisce integralmente l’articolo 5. Il comma 3 del novellato articolo 5, inoltre, prevede che le procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico vengano indette dalle amministrazioni concedenti solo dopo l’adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni, al fine di evitare un pregiudizio ai rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica in assenza di orientamenti comuni a livello europeo. In aggiunta, prevede che, nel frattempo, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta – purché attuino, con oneri a proprio carico, un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione concedente – hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all’entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.
Al riguardo si osserva che la milestone M1C2-6, da conseguire entro il 31 dicembre 2022, prevede che debba essere assicurata l’obbligatorietà dello svolgimento di gare per i contratti di concessione per l’energia idroelettrica e l’eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti e rimette al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le dette concessioni che sia coerente con il diritto europeo. Pertanto, dato il carattere indeterminato della durata della proroga prevista, si esprime parere contrario e si rinvia anche alle valutazioni del competente Segretariato Generale presso Presidenza del Consiglio dei Ministri quale amministrazione titolare della misura M1C2-6 e responsabile del raggiungimento della relativa milestone.
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5.4 | Concessioni idroelettriche | De Bertoldi (FdI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4.
Governo Parere contrario per possibili oneri a carico dello Stato italiano, derivanti dalla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in esito a procedure di infrazione attivabili a causa dei profili di incompatibilità delle proposte in esame con la normativa comunitaria. Emendamenti 5.4 – 5.5 – 5.27 -5.38 – 5.44 – 5.45 – 5.0.1 – 5.0.2 Gli emendamenti hanno in comune la previsione di proroghe di concessioni idroelettriche scadute, in alcuni casi a fronte dell’impegno alla realizzazione di rilevanti investimenti (5.4, 5.5), in altre subordinate all’obbligo in capo al titolare di garantire la cessione di una quota parte dell’energia elettrica prodotta alle imprese a forte consumo di energia elettrica (5.27, 5.0.1 e 5.0.2).
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5.6 | Concessioni idroelettriche | La Pietra (FdI) | ||
5.11 (Testo 2) | Concessioni idroelettriche | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 29 marzo, presentato testo 2. | |
5.19 | Concessioni idroelettriche | Giacobbe (PD) | ||
5.20 | Concessioni idroelettriche | Gallone (FIBP-UDC) | ||
5.21 | Concessioni idroelettriche | De Petris (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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5.22 | Concessioni idroelettriche | De Petris (Misto) | ||
5.28 | Concessioni idroelettriche | Durnwalder (Aut (SVP-PATT, UV)) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell’emendamento 5.28.
Governo Parere contrario per possibili oneri a carico dello Stato italiano, derivanti dalla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in esito a procedure di infrazione attivabili a causa dei profili di incompatibilità delle proposte in esame con la normativa comunitaria.
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5.0.13 | Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica | Cioffi (M5S) | ||
6.8 | Servizi pubblici (Testo Unico) | Durnwalder (Aut (SVP-PATT, UV)) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell’articolo 6.
Governo Parere contrario per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione, in assenza di relazione tecnica, e di copertura finanziaria. |
6.13 (testo 2) | Riforma servizi pubblici locali | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentato testo 2.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato che l’istruttoria sugli aspetti finanziari è in via di definizione.
Nella seduta del 24 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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6.22 | Servizi pubblici – tariffe – poteri sanzionatori | Giacobbe (PD) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
La proposta modifica il principio di delega di cui alla lettera p) del comma 2 prevedendo l’attenuazione dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), in base al principio di proporzionalità, all’industrializzazione dei singoli settori e all’efficienza delle imprese nonché dell’esclusione dai medesimi vincoli qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero le stesse siano a partecipazione indiretta della pubblica amministrazione.
Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta preliminarmente che i princìpi di delega stabiliti dalla proposta appaiono formulati in modo generico. In particolare, non risultano delineati i criteri attraverso i quali individuare i vincoli per i quali si propone l’attenuazione o l’esclusione, né risultano chiari i presupposti di industrializzazione ed efficienza delle imprese di cui il legislatore delegato dovrà tenere conto nell’esercizio della delega. Si esprimono, inoltre, forti perplessità sulla previsione di attenuare o escludere i vincoli previsti dal citato decreto legislativo n. 175 del 2016 alle società a partecipazione indiretta, poiché il ricorso a tale schema partecipativo si presterebbe ad un utilizzo strumentale, volto alla disapplicazione delle disposizioni della disciplina del TUSP. Si osserva, inoltre, in linea di principio, che la proposta di derogare “tout court” le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016, appare in contrasto con la cornice normativa di riferimento, improntata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, al conseguimento di una più efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica a cui si ispirano le disposizioni del suddetto decreto legislativo n. 175 del 2016 e, pertanto, non scevra del rischio di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Appare, di converso, opportuno, che la proposta, oltre a chiarire la portata dei princìpi di delega, possa delimitare il suo ambito di applicazione alla luce di fondate ragioni che rendano giustificabile l’attenuazione dei vincoli derivanti da talune specifiche disposizioni del TUSP. Ciò posto, allo stato, non può che esprimersi parere contrario all’ulteriore corso della proposta.
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6.64 | ANAC – stazioni appaltanti | Castaldi (M5S) | ||
6.66 | Art | Giacobbe (PD) | ||
6.73 | Esclusione TPL da riforma SPL | Margiotta (PD) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
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Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m) dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera c), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Tale proposta, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; in tal senso, essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Pertanto, si esprime parere contrario limitatamente alle lett. a) e c) degli emendamenti in commento.
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6.74 | Esclusione TPL da riforma SPL | Gallone (FIBP-UDC) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m) dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera c), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Tale proposta, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; in tal senso, essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Pertanto, si esprime parere contrario limitatamente alle lett. a) e c) degli emendamenti in commento.
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6.75 | Esclusione TPL da riforma SPL | Mallegni (FIBP-UDC) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m) dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera c), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Tale proposta, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; in tal senso, essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Pertanto, si esprime parere contrario limitatamente alle lett. a) e c) degli emendamenti in commento.
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6.76 | Esclusione TPL da riforma SPL | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative.
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6.77 | Esclusione TPL da riforma SPL | Malan (FDI) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative. |
6.78 | Esclusione TPL da riforma SPL | Berutti (Misto) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative. |
6.79 | Esclusione TPL da riforma SPL | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative. |
6.85 | Appalti – affidamenti in house | Castaldi (M5S) | ||
7.2 | Delega al Governo TPL | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.3 (testo 2) | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Mallegni (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 4 maggio, presentato testo 2.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.4 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Gallone (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.5 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Malan (FDI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, dichiarato INAMMISSIBILE.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.6 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Berutti (MISTO) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.7 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.8 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Pergreffi (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.9 | Rinvio penalità 2024 e esclusione da penalità affidamenti conformi Reg. 1370/2007 | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.10 | Art – TPL | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.11 | Art – servizi di trasporto pubblico locale | De Petris (MISTO) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Gli emendamenti, tra l’altro, consentono alle Regioni e agli enti committenti di assolvere alle obbligazioni in materia di tpl, evitando così la decurtazione prevista dal citato articolo 27, mediante la sola pubblicazione dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.
In merito a tali proposte emendative, sotto il profilo della compatibilità con gli impegni assunti nel PNRR, si rileva che la norma emendata è volta a realizzare la seguente condizionalità della M1C2-6 in materia di trasporti: “xiv. Attuare l’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali”. Al riguardo, gli emendamenti in analisi sembrano invece, tra l’altro, consentire alle Regioni e agli enti committenti di assolvere alle obbligazioni in materia di tpl, evitando così la decurtazione prevista dal citato articolo 27, mediante la sola pubblicazione dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.
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7.12 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.13 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.14 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Garnero Santanché (FdI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, dichiarato INAMMISSIBILE.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.15 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Errani (Misto) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.16 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Modena (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.20 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.21 (testo 2) | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta di mercoledì 6 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato che non vi sono osservazioni.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Non vi sono osservazioni sulla proposta 7.21 (testo 2). |
7.22 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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7.23 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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7.24 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Iannone (FDI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RESPINTO.
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7.25 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Di Girolamo (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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7.26 | Rinvio penalità 2024 e esclusione da penalità affidamenti conformi Reg. 1370/2007 | De Petris (MISTO) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.27 | Penalità applicata anche ad affidamenti conformi Reg. 1370/2007 | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.0.1 | Servizi di linea (trasporti) | Pergreffi (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 30 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato dichiarato INAMMISSIBILE. Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sull’emendamento 7.0.1.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. |
Art. 8 tutto | ||||
8.7 | Delega al Governo TPL non di linea | Astorre (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 4 maggio, è stato dichiarato INAMMISSIBILE, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio (ai sensi dell’articolo 81 Cost.).
Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell’articolo 8.
Governo I criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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8.12 | NCC | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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8.13 (testo 2) | Armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali | Fregolent (-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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8.20 | Taxi | Papatheu (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 4 maggio, RITIRATO.
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Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, sono state ACCANTONATE tutte le proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.
“Il PRESIDENTE, come d’accordo, ricorda che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall’articolo 19, con conseguente accantonamento delle proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.”
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9.2 | Art – assunzioni dal 2023 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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9.3 | Art – assunzioni dal 2023 | Boccardi (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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9.4 | Art – assunzioni dal 2023 | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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9.5 | Art – assunzioni dal 2023 | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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10.4 | Società partecipate | Gallone (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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10.0.3 | Codice della strada – concessioni autostradali | L’Abbate (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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11.7 (testo 2) | Art – concessioni autostradali
(segnaliamo che il testo 11.7 si riferiva all’ANAC, con la nuova riformulazione si riferisce all’ART) 11.7 Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 curo a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle nonne previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.».
11.7 (testo 2) Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.».
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Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta di mercoledì 6 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato che non vi sono osservazioni.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato che non vi sono osservazioni sull’11.7 (testo 2).
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, nella Commissione Bilancio l’esame esta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.7 (testo 2). |
12.1 | Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.1.
Governo Nulla da osservare per quanto di competenza. La proposta è diretta a razionalizzare la disciplina dei prelievi sui rifiuti, disponendo che la stessa è circoscritta alle disposizioni recate dalla legge n. 147/2013 che concernono la TARI-Tributo e la TARI-corrispettiva, che confluiscono nel TUA attraverso il rinvio effettuato nell’art. 238. Contestualmente l’emendamento propone una razionalizzazione delle norme contenute nella stessa legge n. 147 del 2013 alla luce delle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 116/2020 in materia di rifiuti. Alla presente proposta non si ascrivono effetti di natura finanziaria. |
12.4 | Servizi di gestione dei rifiuti | Mirabelli (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.4 (analoga al 12.5). |
12.11 | Servizi di gestione dei rifiuti | Durnwalder (Aut (SVP-PATT, UV)) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.12 | Servizi di gestione dei rifiuti | Testor (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.13 | Servizi di gestione dei rifiuti | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso. Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.14 | Servizi di gestione dei rifiuti | De Bertoldi (FdI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, ACCANTONATO.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.17 | Servizi di gestione dei rifiuti | L’Abbate (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, è stato RITIRATO. | |
12.18 | Servizi di gestione dei rifiuti | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, è stato RITIRATO. | |
12.19 | Servizi di gestione dei rifiuti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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12.20 | Servizi di gestione dei rifiuti | Borghesi (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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12.30 | Rifiuti aree portuali | Coltorti (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30. |
12.0.10 | Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica | Papatheu (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che l’emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che l’emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
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Commissione Bilancio
L’emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
12.0.11 | Campi elettromagnetici | Papatheu (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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13.20 | Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private | Boldrini (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, risulta precluso.
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13.21 | Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private | Errani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, risulta precluso.
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13.0.9 | Farmacie | Angrisani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, RESPINTO.
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14.1 | Istituzione Armadio farmaceutico digitale Nazionale | Pirro (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.2 | Vendita di farmaci online da parte di intermediari web/piattaforme e-commerce | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.3 | Vendita di farmaci online da parte di intermediari web/piattaforme e-commerce | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.4 | Vendita dei medicinali di fascia C nelle parafarmacie | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.5 | Vendita dei medicinali di fascia C nelle parafarmacie | Presutto (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.6 | Distribuzione farmaci in aree disagiate e isole attraverso Poste Italiane | Pirro (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.0.3 | Estensione della campagna vaccinale antinfluenzale in farmacia al 2022/2023 | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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15.1 | Sopprimere l’art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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15.2 | Sopprimere l’art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti | Perosino (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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15.3 | Sopprimere l’art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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15.4 | Produttori di farmaci equivalenti | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.5 (TESTO 2) | Produttori di farmaci equivalenti | Rizzotti (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.6 (testo 2) | Produttori di farmaci equivalenti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, presentato testo 2.
Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.7 | Produttori di farmaci equivalenti | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.8 | Produttori di farmaci equivalenti | Boldrini (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.9 | Produttori di farmaci equivalenti | Lanzi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.10 | Produttori di farmaci equivalenti | Perosino (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.11 | Produttori di farmaci equivalenti | Zaffini (FDI) | Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.0.1 | Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale | Zaffini (FDI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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16.5 | AIFA – ANAC | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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17.0.4 | Tamponi in parafarmacia | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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17.0.5 | Tamponi in parafarmacia | Presutto (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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17.0.6 | Servizi in parafarmacia | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. |
17.0.7 | Servizi in parafarmacia | Presutto (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso. Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. |
17.0.10 (già 13.0.10). | Test/molecolari | Angrisani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 22 marzo, l’emendamento 13.0.10 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all’articolo 17 e conseguentemente rinominato 17.0.10 (già 13.0.10).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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18.0.2 | Assistenza sanitaria aziendale | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stato RITIRATO.
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18.0.3 | Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale | Pirro (M5S) | Commissione Industria (referente): nella seduta di martedì 24 maggio l’emend. 18.0.3 è stato trasformato in odg G/2469/11/10.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE.
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18.0.4 | Assistenza sanitaria aziendale | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.11 | Esercizio odontoiatrica in forma societario | Croatti (M5S) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.12 | Esercizio odontoiatrica in forma societario | Lorefice (M5S) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.13 | Esercizio odontoiatrica in forma societario | Croatti (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.27 | Tariffe agevolate per servizi in farmacia | De Bertoldi (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27 Tariffe agevolate per servizi in farmacia, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
19.7 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. |
19.8 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.9 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Corti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.10 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.11 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.12 | impianti temporanei di telefonia mobile | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.13 | impianto di reti e esercizio dei servizi di comunicazione elettronica | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. |
19.14 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15. |
19.15 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15. |
19.16 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche. |
19.17 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea. Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche. |
19.18 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Corti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche. |
19.19 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche. |
19.21 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.22 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Corti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.23 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.24 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.0.2 | Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile è pervenuta la richiesta di riesame che la Presidenza si riserva di valutare, unitamente a quelle eventualmente identiche.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità (ad eccezione della lettera b, che incide su fonti secondarie e resta improponibile).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO per la parte dichiarata improponibile.
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20.1 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Corti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.2 (testo 2) | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta di mercoledì 6 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma con la compatibilità della normativa europea.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma con la compatibilità della normativa europea.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). |
20.3 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Garnero Santanché (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RESPINTO.
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20.4 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.5 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.6 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.7 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
20.8 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.9 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.10 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.0.1 | Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36 | Romagnoli (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.1 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.2 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.3 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Vaccaro (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 30 marzo, è stato RITIRATO. | |
21.4 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Lanzi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.1 | Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione | Ricciardi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.2 | Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione | Boldrini (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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21.0.3 | Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione | Ferrazzi (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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21.0.4 | Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico | Fregolent (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5. Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 21.0.4.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
21.0.5 | Misure urgenti per l’emittenza locale | Pergreffi (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 21.0.5. |
21.0.6 | Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.7 | Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti | Berutti (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.8 | Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti | Granero Santanché (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RESPINTO.
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21.0.9 | Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d’autore | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che àbroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d’autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all’estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, valutare la compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d’autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all’estero è disciplinata da accordi di rappresentanza. |
21.0.10 (testo 2) | Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che comporta maggiori oneri l’emendamento 21.0.10.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che comporta maggiori oneri l’emendamento 21.0.10.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 26 aprile 2022, è stato riformulato in testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
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Commissione Bilancio Comporta maggiori oneri l’emendamento 21.0.10. |
21.0.11 | Contributi a imprese editrici | Bressa (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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21.0.12 | Contributi a imprese editrici | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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23.0.11 | Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi | Lupo (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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23.0.13 | Contratti pubblici PNRR e PNC | Mollame (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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24.6 | Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche | Croatti (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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24.0.1 (testo 2) | Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole | Taricco (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, l’emendamento 24.0.1 (testo 2), limitatamente ai commi 1 e 2
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile è pervenuta la richiesta di riesame che la Presidenza si riserva di valutare, unitamente a quelle eventualmente identiche.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile è stata confermata l’improponibilità dell’emendamento 24.0.1 (testo 2) limitatamente al comma 1.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità dell’emendamento 24.0.1 (testo 2) limitatamente al comma 2.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso. Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte non già dichiarata improponibile.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 24.0.1.
Ritirato
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
Commissione Bilancio Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 24.0.1 (testo 2).
Governo Nulla da osservare per quanto di competenza.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile limitatamente ai commi 1 e 2
Governo La disposizione reca misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole, in particolare il comma 1, interviene alla legge n. 141 del 2015, in materia di agricoltura sociale, precisando che nel computo del fatturato complessivo per attività relative all’agricoltura sociale esercitate dalle cooperative sociali, non sono considerati i ricavi delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione, e sono considerate attività agricole anche le connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Il comma 4 stabilisce che gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Sotto il profilo strettamente finanziario non si hanno valutazioni di competenza da esprimere.
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25.0.1 | Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni | Mantero (Misto) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato DECADUTO, per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 25.0.1. |
25.0.4 | Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e di vendita del pane preconfezionato | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, l’emendamento 25.0.4 limitatamente al comma 5.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte non già dichiarata improponibile.
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26.0.5 | Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare | Abate (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
26.0.1 | Gruppo bancario cooperativo | Gaudiano (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
26.0.3 | Tracciabilità dei flussi finanziari | Turco (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.1 | Concentrazioni | Bergesio (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.2 | Concentrazioni | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.3 | Concentrazioni | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.4 | Concentrazioni | Bressa (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarati INAMMISSIBILI le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso “1-ter“, in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte ritenuta ammissibile.
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28.5 | Concentrazioni | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarati INAMMISSIBILI le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso “1-ter“, in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte ritenuta ammissibile.
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28.6 | Concentrazioni | Mollame (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.7 | Concentrazioni | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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29.1 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Toffanin (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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29.2 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
29.3 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Giacobbe (PD) | ||
29.4 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.5 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO. | |
29.6 (TESTO 2) | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentato testo 2.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.7 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Rossi (L-SP-PSd’Az) | ||
29.8 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Mirabelli (PD) | ||
29.9 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.10 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Nannicini (PD) | ||
29.11 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.12 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.13 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Conzatti (IV-PSI) | ||
29.14 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Castaldi (M5S) | ||
29.15 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Romani (Misto) | ||
29.16 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Granero Santanchè (FdI) | ||
29.17 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.18 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | ||
29.19 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Corti (L-SP-PSd’Az) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.20 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
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29.21 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. |
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29.22 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | ||
29.23 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
29.24 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Rossi (L-SP-PSd’Az) | ||
29.25 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Vaccaro (M5S) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.26 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Toffanin (FIBP-UDC) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.27 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.28 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.29 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.30 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Rossi (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.31 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Garnero Santanchè (FdI) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.32 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Gallone (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, RITIRATO.
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32.1 | Nomine nelle Autorità indipendenti | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO.
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32.2 (testo 2) | Autority | Zanda (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, il presidente ha segnalato che l’emendamento 32.2 prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, su cui si riserva di compiere un approfondimento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica per l’emendamento 32.2.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica per l’emendamento 32.2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 3 maggio 2022, è stato riformulato in testo 2.
Nella seduta dell’11 maggio la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica per l’emendamento 32.2. |
32.3 (Testo
3) |
Autority | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 20 aprile, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 17 maggio, presentato testo 3.
Nella seduta del 18 maggio la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
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32.4 | Autority | Toninelli (M5S) | ||
32.5 | Parità di genere | Conzatti (IV-PSI) | ||
32.6 | Autority | Marti (L-SP-PSd’Az) | ||
32.7 | Nomine nelle Autorità indipendenti | Conzatti (IV-PSI) | ||
32.8 | Autority | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari.
Nella seduta dell’11 maggio la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
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Commissione Bilancio Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
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32.9 | Autority | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari.
Nella seduta dell’11 maggio la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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Commissione Bilancio Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
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– Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Senato della Repubblica
DISEGNO DI LEGGE
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Commissione Industria (10a) – Sede referente
Ordini del giorno ed emendamenti presentati
Elenco aggiornato alla seduta in sede referente di giovedì 26 maggio 2022 in cui si è concluso l’esame, e i pareri espressi nella Commissione Politiche dell’Unione Europea del 31 marzo, della Commissione Bilancio del 26 maggio, e della Ragioneria generale.
Gli emendamenti in cui nella sezione iter non è indicato il parere espresso della Commissione Bilancio, è parere di nulla osta.
Nel file sono stati INSERITI tutti gli emendamenti DI INTERESSE riferiti agli articoli 7, 8, e da 19 a 28.
NUMERO EMENDAMENTO | OGGETTO | PRIMO FIRMATARIO | ITER | NOTA
RAGIONERIA |
G/2469/1/10 | Golden power | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE.
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G/2469/2/10 | Telepedaggio | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO.
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G/2469/4/10 | banda 700 MHz – RAI | Endrizzi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, non è stato accolto l’ordine del giorno G/246/4/10.
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G/2469/5/10 | Diritto d’autore | Montevecchi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE.
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26.100 | Aggiunge un comma all’art. 26 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato | Relatori | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, APPROVATO.
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2.9 | Banca dati appalti | Giacobbe (PD) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.14 | Concessioni idroelettriche | Gallone (FIBP-UDC) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali. Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.0.4 | Concessionari autostradali | Corti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.0.5 | Concessionari autostradali | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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2.0.8 (già 3.0.4) (testo 2) | Concessionari autostradali | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 29 marzo, l’emendamento 3.0.4 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all’articolo 2 e conseguentemente rinominato 2.0.8 (già 3.0.4)
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 26 aprile 2022, è stato riformulato in testo 2.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato, criticità di carattere finanziario. Accantonato
Seduta del 18 maggio: A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l’esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9 Banca dati appalti, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Concessioni idroelettriche, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 Concessionari autostradali, 2.0.5 Concessionari autostradali e 2.0.8 (già 3.0.4) Concessionari autostradali.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio 2022, il senatore Margiotta ha ritirato l’emendamento 2.0.8 (testo 2) e lo ha trasformato nell’ordine del giorno G/2469/12/10.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO.
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Art. 3 tutto | ||||
3.1 | Autorità portuali | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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3.2 | Trasporti marittimi | Quarto (M5S) | ||
3.3 | Art – concessioni | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | ||
3.4 | Concessione di aree e banchine | Giacobbe (PD) | ||
3.5 | Adeguamento delle concessioni delle aree demaniali portuali | Garnero Santanchè (FdI) | Nella seduta del 5 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio ha accantonato l’esame della proposta emendativa.
Nella seduta del 13 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
|
Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.5, anche ai fini dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. |
3.6 | ANAC – bandi tipo | Castaldi (M5S) | ||
3.7 | ANAC – bandi tipo | Giacobbe (PD) | ||
3.8 (TESTO 3) | Condizioni di concorrenza effettiva | De Petris (MISTO) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentati testo 2 e testo 3.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO.
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3.9 | Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l’attuazione delle misure del comma 1 art. Concessione di aree e banchine | Giacobbe (PD) | ||
3.10 | Art | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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3.11 | Art | Giacobbe (PD) | ||
3.12 | Art | Boccardi (FIBP-UDC) | ||
3.13 | Disciplina per il rilascio delle concessioni | Margiotta (PD) | Nella seduta del 5 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio ha accantonato l’esame della proposta emendativa.
Nella seduta del 13 aprile la Commissione Bilancio ha dichiarato che occorre valutare la portata finanziaria.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.13, anche ai fini dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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3.14 | Accordi sostitutivi della concessione demaniale | Giacobbe (PD) | ||
3.15 | Riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale | Quarto (M5S) | ||
3.16 | Impatto ambientale | Nastri (FDI) | ||
3.17 (testo 2) | Concessione delle aree demaniali portuali | Errani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta del 13 aprile, il relatore in Commissione Bilancio ha affermato che non vi sono osservazioni sul 3.17 (testo 2).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 3.
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Commissione Bilancio Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2). |
3.18 | Concessione delle aree demaniali portuali | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stato RITIRATO. | |
3.19 | Concessione delle aree demaniali portuali | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
3.20 | Concessione delle aree demaniali portuali | Garnero Santanchè (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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3.21 | Concessione delle aree demaniali portuali | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, è stato RITIRATO. | |
3.22 | Concessione delle aree demaniali portuali | Cioffi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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3.23 | Trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti | Angrisani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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3.24 | Articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è soppresso:
((4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne’ mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne’ tramite il ricorso all’impresa o all’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell’articolo 17, la nave e’ autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all’organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
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Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 29 marzo, è stato RITIRATO. | |
3.0.1 | Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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3.0.2 | Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 | Boccardi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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3.0.3 | Art | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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3.0.5 | Beni – porti – aeroporti | D’Angelo (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio ha accantonato l’esame della proposta emendativa.
Nella seduta del aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, DECADUTO per assenza del presentatore.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.. |
3.0.6 | Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura | Turco (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.
Nella seduta del 12 aprile, la Commissione Bilancio ha approvato parere contrario.
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Commissione Bilancio Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile.
Governo Parere contrario – in assenza di idonea relazione tecnica ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari; – per inidoneità della prospettata copertura finanziaria (FEI) in quanto le risorse che si intendono utilizzare a copertura sono destinate a realizzare interventi considerati prioritari per il Governo.
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3.0.7 | Disposizioni in materia di operazioni portuali | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 12 aprile, la Commissione Bilancio ha approvato parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.7.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. |
3.0.8 | Canoni di affitto delle strutture esterne alle stazioni ferroviarie | Mallegni (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 12 aprile, la Commissione Bilancio ha approvato parere contrario.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.8.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile
Governo Parere contrario – in assenza di relazione tecnica ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari; – per inidoneità della prospettata copertura finanziaria (Fispe) in quanto le risorse che si intendono utilizzare a copertura sono destinate a realizzare interventi considerati prioritari per il Governo.
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4.1 | Decarbonizzazione | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.1, anche ai fini dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria..
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5.3 | Concessioni idroelettriche | Giacobbe (PD) | Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO. |
L’emendamento 5.3 sostituisce integralmente l’articolo 5. Il comma 3 del novellato articolo 5, inoltre, prevede che le procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico vengano indette dalle amministrazioni concedenti solo dopo l’adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni, al fine di evitare un pregiudizio ai rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica in assenza di orientamenti comuni a livello europeo. In aggiunta, prevede che, nel frattempo, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta – purché attuino, con oneri a proprio carico, un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione concedente – hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all’entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.
Al riguardo si osserva che la milestone M1C2-6, da conseguire entro il 31 dicembre 2022, prevede che debba essere assicurata l’obbligatorietà dello svolgimento di gare per i contratti di concessione per l’energia idroelettrica e l’eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti e rimette al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le dette concessioni che sia coerente con il diritto europeo. Pertanto, dato il carattere indeterminato della durata della proroga prevista, si esprime parere contrario e si rinvia anche alle valutazioni del competente Segretariato Generale presso Presidenza del Consiglio dei Ministri quale amministrazione titolare della misura M1C2-6 e responsabile del raggiungimento della relativa milestone.
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5.4 | Concessioni idroelettriche | De Bertoldi (FdI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4.
Governo Parere contrario per possibili oneri a carico dello Stato italiano, derivanti dalla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in esito a procedure di infrazione attivabili a causa dei profili di incompatibilità delle proposte in esame con la normativa comunitaria. Emendamenti 5.4 – 5.5 – 5.27 -5.38 – 5.44 – 5.45 – 5.0.1 – 5.0.2 Gli emendamenti hanno in comune la previsione di proroghe di concessioni idroelettriche scadute, in alcuni casi a fronte dell’impegno alla realizzazione di rilevanti investimenti (5.4, 5.5), in altre subordinate all’obbligo in capo al titolare di garantire la cessione di una quota parte dell’energia elettrica prodotta alle imprese a forte consumo di energia elettrica (5.27, 5.0.1 e 5.0.2).
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5.6 | Concessioni idroelettriche | La Pietra (FdI) | ||
5.11 (Testo 2) | Concessioni idroelettriche | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 29 marzo, presentato testo 2. | |
5.19 | Concessioni idroelettriche | Giacobbe (PD) | ||
5.20 | Concessioni idroelettriche | Gallone (FIBP-UDC) | ||
5.21 | Concessioni idroelettriche | De Petris (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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5.22 | Concessioni idroelettriche | De Petris (Misto) | ||
5.28 | Concessioni idroelettriche | Durnwalder (Aut (SVP-PATT, UV)) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 12 aprile la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la compatibilità con la normativa europea.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell’emendamento 5.28.
Governo Parere contrario per possibili oneri a carico dello Stato italiano, derivanti dalla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in esito a procedure di infrazione attivabili a causa dei profili di incompatibilità delle proposte in esame con la normativa comunitaria.
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5.0.13 | Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica | Cioffi (M5S) | ||
6.8 | Servizi pubblici (Testo Unico) | Durnwalder (Aut (SVP-PATT, UV)) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell’articolo 6.
Governo Parere contrario per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione, in assenza di relazione tecnica, e di copertura finanziaria. |
6.13 (testo 2) | Riforma servizi pubblici locali | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentato testo 2.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio la rappresentante del GOVERNO ha segnalato che l’istruttoria sugli aspetti finanziari è in via di definizione.
Nella seduta del 24 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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6.22 | Servizi pubblici – tariffe – poteri sanzionatori | Giacobbe (PD) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
La proposta modifica il principio di delega di cui alla lettera p) del comma 2 prevedendo l’attenuazione dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), in base al principio di proporzionalità, all’industrializzazione dei singoli settori e all’efficienza delle imprese nonché dell’esclusione dai medesimi vincoli qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero le stesse siano a partecipazione indiretta della pubblica amministrazione.
Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta preliminarmente che i princìpi di delega stabiliti dalla proposta appaiono formulati in modo generico. In particolare, non risultano delineati i criteri attraverso i quali individuare i vincoli per i quali si propone l’attenuazione o l’esclusione, né risultano chiari i presupposti di industrializzazione ed efficienza delle imprese di cui il legislatore delegato dovrà tenere conto nell’esercizio della delega. Si esprimono, inoltre, forti perplessità sulla previsione di attenuare o escludere i vincoli previsti dal citato decreto legislativo n. 175 del 2016 alle società a partecipazione indiretta, poiché il ricorso a tale schema partecipativo si presterebbe ad un utilizzo strumentale, volto alla disapplicazione delle disposizioni della disciplina del TUSP. Si osserva, inoltre, in linea di principio, che la proposta di derogare “tout court” le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016, appare in contrasto con la cornice normativa di riferimento, improntata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, al conseguimento di una più efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica a cui si ispirano le disposizioni del suddetto decreto legislativo n. 175 del 2016 e, pertanto, non scevra del rischio di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Appare, di converso, opportuno, che la proposta, oltre a chiarire la portata dei princìpi di delega, possa delimitare il suo ambito di applicazione alla luce di fondate ragioni che rendano giustificabile l’attenuazione dei vincoli derivanti da talune specifiche disposizioni del TUSP. Ciò posto, allo stato, non può che esprimersi parere contrario all’ulteriore corso della proposta.
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6.64 | ANAC – stazioni appaltanti | Castaldi (M5S) | ||
6.66 | Art | Giacobbe (PD) | ||
6.73 | Esclusione TPL da riforma SPL | Margiotta (PD) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
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Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m) dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera c), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Tale proposta, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; in tal senso, essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Pertanto, si esprime parere contrario limitatamente alle lett. a) e c) degli emendamenti in commento.
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6.74 | Esclusione TPL da riforma SPL | Gallone (FIBP-UDC) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m) dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera c), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Tale proposta, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; in tal senso, essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Pertanto, si esprime parere contrario limitatamente alle lett. a) e c) degli emendamenti in commento.
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6.75 | Esclusione TPL da riforma SPL | Mallegni (FIBP-UDC) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m) dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera c), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Tale proposta, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; in tal senso, essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Pertanto, si esprime parere contrario limitatamente alle lett. a) e c) degli emendamenti in commento.
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6.76 | Esclusione TPL da riforma SPL | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative.
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6.77 | Esclusione TPL da riforma SPL | Malan (FDI) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative. |
6.78 | Esclusione TPL da riforma SPL | Berutti (Misto) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento. | Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative. |
6.79 | Esclusione TPL da riforma SPL | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
Prevedono alla lett. a) la soppressione della lett. m)
dell’art. 6, comma 2, che, tra i principi per la delega al Governo, prevede l’estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale. Inoltre, alla lettera b), gli emendamenti in commento escludono dall’applicazione del decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali il settore del trasporto pubblico regionale e locale. Tali proposte, sulla stessa linea della previsione precedente, sembra autorizzare l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di servizi pubblici locali, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale; essa si pone in contrasto con la M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, prevede il rafforzamento e la diffusione del principio della concorrenza, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. Dunque, si esprime parere contrario alle proposte emendative. |
6.85 | Appalti – affidamenti in house | Castaldi (M5S) | ||
7.2 | Delega al Governo TPL | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.3 (testo 2) | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Mallegni (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 4 maggio, presentato testo 2.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.4 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Gallone (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.5 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Malan (FDI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, dichiarato INAMMISSIBILE.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.6 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Berutti (MISTO) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.7 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.8 | Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale | Pergreffi (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l’articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.9 | Rinvio penalità 2024 e esclusione da penalità affidamenti conformi Reg. 1370/2007 | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.10 | Art – TPL | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.11 | Art – servizi di trasporto pubblico locale | De Petris (MISTO) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Gli emendamenti, tra l’altro, consentono alle Regioni e agli enti committenti di assolvere alle obbligazioni in materia di tpl, evitando così la decurtazione prevista dal citato articolo 27, mediante la sola pubblicazione dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.
In merito a tali proposte emendative, sotto il profilo della compatibilità con gli impegni assunti nel PNRR, si rileva che la norma emendata è volta a realizzare la seguente condizionalità della M1C2-6 in materia di trasporti: “xiv. Attuare l’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali”. Al riguardo, gli emendamenti in analisi sembrano invece, tra l’altro, consentire alle Regioni e agli enti committenti di assolvere alle obbligazioni in materia di tpl, evitando così la decurtazione prevista dal citato articolo 27, mediante la sola pubblicazione dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.
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7.12 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.13 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.14 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Garnero Santanché (FdI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, dichiarato INAMMISSIBILE.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.15 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Errani (Misto) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.16 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Modena (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.20 | Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007 | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Governo Le proposte prevedono la possibilità per le autorità competenti di applicare, anche per gli interventi del PNC, l’art.4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 il quale prevede, a determinate condizioni, la possibilità di prorogare la durata del contratto di servizio pubblico al massimo del 50% nonché, se l’ammortamento del capitale in relazione all’investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, la possibilità di stipulare un contratto di servizio pubblico per una durata superiore a quella prevista. Gli emendamenti limitano in ogni caso l’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, al 31.12.2026, nonché alla durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. Nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione, fermo restando che non è chiara la finalità della disposizione, si rappresenta che la proposta ha contenuto analogo alla disposizione di cui all’art. 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto, al riguardo, si esprime parere contrario.
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7.21 (testo 2) | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta di mercoledì 6 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato che non vi sono osservazioni.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Non vi sono osservazioni sulla proposta 7.21 (testo 2). |
7.22 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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7.23 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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7.24 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Iannone (FDI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RESPINTO.
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7.25 | Rinvio penalità al 31 marzo 2024 | Di Girolamo (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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7.26 | Rinvio penalità 2024 e esclusione da penalità affidamenti conformi Reg. 1370/2007 | De Petris (MISTO) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.27 | Penalità applicata anche ad affidamenti conformi Reg. 1370/2007 | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato sospeso l’esame dell’emendamento.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Governo Nel segnalare, preliminarmente, che le proposte in esame recano elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si rappresenta che i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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7.0.1 | Servizi di linea (trasporti) | Pergreffi (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 30 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato dichiarato INAMMISSIBILE. Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sull’emendamento 7.0.1.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. |
Art. 8 tutto | ||||
8.7 | Delega al Governo TPL non di linea | Astorre (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 4 maggio, è stato dichiarato INAMMISSIBILE, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio (ai sensi dell’articolo 81 Cost.).
Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell’articolo 8.
Governo I criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in assenza di una relazione tecnica con cui venga quantificato il relativo onere e individuata idonea copertura per l’adozione dei relativi decreti legislativi ovvero con cui vengano forniti dettagliati elementi che comprovino la neutralità finanziaria delle proposte in esame, si esprime parere contrario.
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8.12 | NCC | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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8.13 (testo 2) | Armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali | Fregolent (-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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8.20 | Taxi | Papatheu (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 4 maggio, RITIRATO.
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Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, sono state ACCANTONATE tutte le proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.
“Il PRESIDENTE, come d’accordo, ricorda che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall’articolo 19, con conseguente accantonamento delle proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.”
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9.2 | Art – assunzioni dal 2023 | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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9.3 | Art – assunzioni dal 2023 | Boccardi (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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9.4 | Art – assunzioni dal 2023 | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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9.5 | Art – assunzioni dal 2023 | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
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10.4 | Società partecipate | Gallone (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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10.0.3 | Codice della strada – concessioni autostradali | L’Abbate (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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11.7 (testo 2) | Art – concessioni autostradali
(segnaliamo che il testo 11.7 si riferiva all’ANAC, con la nuova riformulazione si riferisce all’ART) 11.7 Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 curo a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle nonne previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.».
11.7 (testo 2) Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.».
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Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta di mercoledì 6 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato che non vi sono osservazioni.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha dichiarato che non vi sono osservazioni sull’11.7 (testo 2).
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, nella Commissione Bilancio l’esame esta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.7 (testo 2). |
12.1 | Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.1.
Governo Nulla da osservare per quanto di competenza. La proposta è diretta a razionalizzare la disciplina dei prelievi sui rifiuti, disponendo che la stessa è circoscritta alle disposizioni recate dalla legge n. 147/2013 che concernono la TARI-Tributo e la TARI-corrispettiva, che confluiscono nel TUA attraverso il rinvio effettuato nell’art. 238. Contestualmente l’emendamento propone una razionalizzazione delle norme contenute nella stessa legge n. 147 del 2013 alla luce delle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 116/2020 in materia di rifiuti. Alla presente proposta non si ascrivono effetti di natura finanziaria. |
12.4 | Servizi di gestione dei rifiuti | Mirabelli (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.4 (analoga al 12.5). |
12.11 | Servizi di gestione dei rifiuti | Durnwalder (Aut (SVP-PATT, UV)) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.12 | Servizi di gestione dei rifiuti | Testor (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.13 | Servizi di gestione dei rifiuti | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso. Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.14 | Servizi di gestione dei rifiuti | De Bertoldi (FdI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto di valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, ACCANTONATO.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato dichiarato INAMMISSIBILE.
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Commissione Bilancio
Si richiedono poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l’adeguamento della pianificazione regionale e d’ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Governo Parere contrario Con riferimento alla lettera c) si esprime parere negativo poiché la proposta prevede che si continuino ad applicare le disposizioni relative all’assimilazione dei rifiuti, assimilazione che ormai è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 116/2020 che ha recepito la direttiva unionale nella quale è fissata la distinzione tra rifiuti urbani e speciali senza possibilità di intervenire sulla loro classificazione attraverso l’assimilazione. |
12.17 | Servizi di gestione dei rifiuti | L’Abbate (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, è stato RITIRATO. | |
12.18 | Servizi di gestione dei rifiuti | Arrigoni (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, è stato RITIRATO. | |
12.19 | Servizi di gestione dei rifiuti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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12.20 | Servizi di gestione dei rifiuti | Borghesi (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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12.30 | Rifiuti aree portuali | Coltorti (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30. |
12.0.10 | Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica | Papatheu (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che l’emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che l’emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
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Commissione Bilancio
L’emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
12.0.11 | Campi elettromagnetici | Papatheu (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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13.20 | Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private | Boldrini (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, risulta precluso.
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13.21 | Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private | Errani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, risulta precluso.
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13.0.9 | Farmacie | Angrisani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, RESPINTO.
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14.1 | Istituzione Armadio farmaceutico digitale Nazionale | Pirro (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.2 | Vendita di farmaci online da parte di intermediari web/piattaforme e-commerce | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.3 | Vendita di farmaci online da parte di intermediari web/piattaforme e-commerce | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.4 | Vendita dei medicinali di fascia C nelle parafarmacie | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.5 | Vendita dei medicinali di fascia C nelle parafarmacie | Presutto (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.6 | Distribuzione farmaci in aree disagiate e isole attraverso Poste Italiane | Pirro (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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14.0.3 | Estensione della campagna vaccinale antinfluenzale in farmacia al 2022/2023 | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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15.1 | Sopprimere l’art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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15.2 | Sopprimere l’art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti | Perosino (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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15.3 | Sopprimere l’art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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15.4 | Produttori di farmaci equivalenti | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2. |
Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.5 (TESTO 2) | Produttori di farmaci equivalenti | Rizzotti (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.6 (testo 2) | Produttori di farmaci equivalenti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, presentato testo 2.
Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato ASSORBITO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.7 | Produttori di farmaci equivalenti | Marti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.8 | Produttori di farmaci equivalenti | Boldrini (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.9 | Produttori di farmaci equivalenti | Lanzi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO.
Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.10 | Produttori di farmaci equivalenti | Perosino (FIBP-UDC) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio è stato APPROVATO TESTO 2.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.11 | Produttori di farmaci equivalenti | Zaffini (FDI) | Nella seduta del 4 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
15.6, 15.9, 15.11 ritirati |
15.0.1 | Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale | Zaffini (FDI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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16.5 | AIFA – ANAC | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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17.0.4 | Tamponi in parafarmacia | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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17.0.5 | Tamponi in parafarmacia | Presutto (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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17.0.6 | Servizi in parafarmacia | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. |
17.0.7 | Servizi in parafarmacia | Presutto (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso. Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RITIRATO.
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Commissione Bilancio Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. |
17.0.10 (già 13.0.10). | Test/molecolari | Angrisani (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 22 marzo, l’emendamento 13.0.10 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all’articolo 17 e conseguentemente rinominato 17.0.10 (già 13.0.10).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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18.0.2 | Assistenza sanitaria aziendale | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stato RITIRATO.
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18.0.3 | Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale | Pirro (M5S) | Commissione Industria (referente): nella seduta di martedì 24 maggio l’emend. 18.0.3 è stato trasformato in odg G/2469/11/10.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE.
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18.0.4 | Assistenza sanitaria aziendale | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.11 | Esercizio odontoiatrica in forma societario | Croatti (M5S) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.12 | Esercizio odontoiatrica in forma societario | Lorefice (M5S) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.13 | Esercizio odontoiatrica in forma societario | Croatti (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 26 maggio, è stato RITIRATO.
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18.0.27 | Tariffe agevolate per servizi in farmacia | De Bertoldi (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27 Tariffe agevolate per servizi in farmacia, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare la portata finanziaria.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
19.7 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. |
19.8 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.9 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Corti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.10 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.11 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.12 | impianti temporanei di telefonia mobile | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.13 | impianto di reti e esercizio dei servizi di comunicazione elettronica | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. |
19.14 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15. |
19.15 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15. |
19.16 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche. |
19.17 | Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità | Sbrollini (IV-PSI) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma della compatibilità con la normativa europea. Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l’installazione di determinate infrastrutture elettroniche. |
19.18 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Corti (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche. |
19.19 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Margiotta (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che valutare gli effetti finanziari.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell’autorizzazione sismica ai fini dell’installazione di alcune infrastrutture elettroniche. |
19.21 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.22 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Corti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.23 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.24 | Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile, è stata sottoposta la questione della presunta improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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19.0.2 | Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile è pervenuta la richiesta di riesame che la Presidenza si riserva di valutare, unitamente a quelle eventualmente identiche.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità (ad eccezione della lettera b, che incide su fonti secondarie e resta improponibile).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO per la parte dichiarata improponibile.
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20.1 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Corti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.2 (testo 2) | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Conzatti (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, presentato testo 2.
Nella seduta di mercoledì 6 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma con la compatibilità della normativa europea.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha chiesto conferma con la compatibilità della normativa europea.
Nella seduta del 4 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio
Si chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). |
20.3 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Garnero Santanché (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RESPINTO.
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20.4 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.5 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.6 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.7 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
20.8 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Margiotta (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.9 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.10 | Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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20.0.1 | Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36 | Romagnoli (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.1 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.2 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.3 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Vaccaro (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 30 marzo, è stato RITIRATO. | |
21.4 | Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso | Lanzi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.1 | Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione | Ricciardi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.2 | Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione | Boldrini (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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21.0.3 | Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione | Ferrazzi (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
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21.0.4 | Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico | Fregolent (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5. Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 21.0.4.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
21.0.5 | Misure urgenti per l’emittenza locale | Pergreffi (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre acquisire la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 21.0.5. |
21.0.6 | Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.7 | Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti | Berutti (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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21.0.8 | Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti | Granero Santanché (FdI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RESPINTO.
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21.0.9 | Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d’autore | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che àbroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d’autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all’estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, valutare la compatibilità con la normativa europea.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d’autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all’estero è disciplinata da accordi di rappresentanza. |
21.0.10 (testo 2) | Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che comporta maggiori oneri l’emendamento 21.0.10.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che comporta maggiori oneri l’emendamento 21.0.10.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 26 aprile 2022, è stato riformulato in testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
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Commissione Bilancio Comporta maggiori oneri l’emendamento 21.0.10. |
21.0.11 | Contributi a imprese editrici | Bressa (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è DECADUTO per assenza del proponente.
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21.0.12 | Contributi a imprese editrici | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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23.0.11 | Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi | Lupo (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è ACCANTONATO.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 25 maggio, RESPINTO.
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23.0.13 | Contratti pubblici PNRR e PNC | Mollame (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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24.6 | Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche | Croatti (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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24.0.1 (testo 2) | Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole | Taricco (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, l’emendamento 24.0.1 (testo 2), limitatamente ai commi 1 e 2
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 7 aprile è pervenuta la richiesta di riesame che la Presidenza si riserva di valutare, unitamente a quelle eventualmente identiche.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile è stata confermata l’improponibilità dell’emendamento 24.0.1 (testo 2) limitatamente al comma 1.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stata REVOCATA l’improponibilità dell’emendamento 24.0.1 (testo 2) limitatamente al comma 2.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso. Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte non già dichiarata improponibile.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 24.0.1.
Ritirato
Governo Parere contrario Sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l’attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
Commissione Bilancio Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 24.0.1 (testo 2).
Governo Nulla da osservare per quanto di competenza.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile limitatamente ai commi 1 e 2
Governo La disposizione reca misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole, in particolare il comma 1, interviene alla legge n. 141 del 2015, in materia di agricoltura sociale, precisando che nel computo del fatturato complessivo per attività relative all’agricoltura sociale esercitate dalle cooperative sociali, non sono considerati i ricavi delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione, e sono considerate attività agricole anche le connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Il comma 4 stabilisce che gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Sotto il profilo strettamente finanziario non si hanno valutazioni di competenza da esprimere.
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25.0.1 | Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni | Mantero (Misto) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato DECADUTO, per assenza del proponente.
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Commissione Bilancio Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 25.0.1. |
25.0.4 | Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e di vendita del pane preconfezionato | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, l’emendamento 25.0.4 limitatamente al comma 5.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte non già dichiarata improponibile.
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26.0.5 | Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare | Abate (Misto) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
26.0.1 | Gruppo bancario cooperativo | Gaudiano (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarato IMPROPONIBILE ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Nella seduta del 11 maggio, Commissione Bilancio: esame sospeso.
Nella seduta del 25 maggio, la Commissione Bilancio ha approvato un parere contrario.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Commissione Industria, commercio, turismo: improponibile |
26.0.3 | Tracciabilità dei flussi finanziari | Turco (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.1 | Concentrazioni | Bergesio (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.2 | Concentrazioni | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.3 | Concentrazioni | Giacobbe (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.4 | Concentrazioni | Bressa (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarati INAMMISSIBILI le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso “1-ter“, in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte ritenuta ammissibile.
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28.5 | Concentrazioni | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, dichiarati INAMMISSIBILI le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso “1-ter“, in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO, per la parte ritenuta ammissibile.
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28.6 | Concentrazioni | Mollame (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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28.7 | Concentrazioni | Sbrollini (IV-PSI) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 24 maggio, è stato RITIRATO.
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29.1 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Toffanin (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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29.2 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
29.3 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Giacobbe (PD) | ||
29.4 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Castaldi (M5S) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.5 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 23 marzo, è stato RITIRATO. | |
29.6 (TESTO 2) | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 10 maggio, presentato testo 2.
Nella seduta del 18 maggio in Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.7 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Rossi (L-SP-PSd’Az) | ||
29.8 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Mirabelli (PD) | ||
29.9 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.10 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Nannicini (PD) | ||
29.11 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.12 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.13 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Conzatti (IV-PSI) | ||
29.14 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Castaldi (M5S) | ||
29.15 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Romani (Misto) | ||
29.16 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Granero Santanchè (FdI) | ||
29.17 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. | |
29.18 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | ||
29.19 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Corti (L-SP-PSd’Az) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.20 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
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29.21 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Ronzulli (FIBP-UDC) | La Commissione Politiche dell’Unione Europea, il 31 marzo 2022, ha espresso un parere non ostativo con osservazioni: sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 13 aprile, è stato RITIRATO. |
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29.22 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | ||
29.23 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | ||
29.24 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Rossi (L-SP-PSd’Az) | ||
29.25 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Vaccaro (M5S) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.26 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Toffanin (FIBP-UDC) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.27 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Tiraboschi (FIBP-UDC) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.28 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Misiani (PD) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.29 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Conzatti (IV-PSI) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO TESTO 2.
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29.30 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Rossi (L-SP-PSd’Az) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.31 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Garnero Santanchè (FdI) | Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione Bilancio ha rilevato l’opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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Commissione Bilancio Occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall’ambito applicativo dell’abuso di dipendenza economica i contratti di franchising. |
29.32 | Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica | Gallone (FIBP-UDC) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, RITIRATO.
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32.1 | Nomine nelle Autorità indipendenti | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, APPROVATO.
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32.2 (testo 2) | Autority | Zanda (PD) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 5 aprile, il presidente ha segnalato che l’emendamento 32.2 prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, su cui si riserva di compiere un approfondimento.
Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica per l’emendamento 32.2.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica per l’emendamento 32.2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 3 maggio 2022, è stato riformulato in testo 2.
Nella seduta dell’11 maggio la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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Commissione Bilancio
Si richiede la relazione tecnica per l’emendamento 32.2. |
32.3 (Testo
3) |
Autority | Marti (L-SP-PSd’Az) | Commissione Industria (referente): Nella seduta di mercoledì 20 aprile, presentato testo 2.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di martedì 17 maggio, presentato testo 3.
Nella seduta del 18 maggio la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica.
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32.4 | Autority | Toninelli (M5S) | ||
32.5 | Parità di genere | Conzatti (IV-PSI) | ||
32.6 | Autority | Marti (L-SP-PSd’Az) | ||
32.7 | Nomine nelle Autorità indipendenti | Conzatti (IV-PSI) | ||
32.8 | Autority | Castaldi (M5S) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari.
Nella seduta dell’11 maggio la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
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Commissione Bilancio Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
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32.9 | Autority | Giacobbe (PD) | Nella seduta di martedì 5 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
Nella seduta del 13 aprile, la Commissione Bilancio ha affermato che occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 Autority per i possibili effetti finanziari.
Nella seduta dell’11 maggio la Commissione Bilancio l’esame resta sospeso.
Commissione Industria (referente): Nella seduta di giovedì 25 maggio, PRECLUSO.
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Commissione Bilancio Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all’articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell’incarico.
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fonte. infoparlamento.it