Verso un nuovo giudice tributario. Professionale e a tempo pieno
di Giuseppe Giannone
È stato pubblicato lo schema di Legge Delega contenente i principi della riforma del processo tributario che sarà attuata con uno o più Decreti Legislativi a cura del Governo.
La novità più significativa è costituita dal fatto che, dal primo gennaio p.v., il giudice tributario sarà un giudice professionale a tempo pieno (ora si tratta di giudici onorari e con impiego part-time) assunto cioè a seguito del superamento di un apposito concorso (come oggi avviene per i Magistrati Ordinari), con stipendio adeguato e non più, come ora, pagato “a cottimo” (un importo forfettario per ogni causa definita e un rimborso spese indegno di questo nome).
Va poi positivamente segnalato che, tra le materie d’esame, ci sarà una lingua straniera (a scelta del candidato fra quattro possibili).
Per le cause “minori”, ovvero fino ad un valore di € 3.000,00 la novità è che la Commissione deciderà in forma monocratica e non più collegiale.
Sarà anche ammessa la prova testimoniale (oggi vietata), ancorché in forma scritta e solo in specifici casi (pretesa tributaria fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso: la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale).
Ancora, a prescindere da una causa pendente, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione potrà proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci, ”nell’interesse della legge”, un principio di diritto nella materia tributaria se si tratta di argomento nuovo (o la questione presenti particolari difficoltà interpretative).
Analogamente, è previsto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte delle Commissioni Provinciali o Regionali per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione o quando la questione sia particolarmente rilevante, o presenti particolari difficoltà interpretative.
Infine, per ridurre poi l’arretrato in Cassazione (oltre 47.000 cause tributarie) non si prevede, allo stato, una “rottamazione/definizione delle liti pendenti”, ma verranno semplicemente cancellate le cause pendenti se non viene presentata (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma) una specie di manifestazione di interesse alla loro discussione.
Molte le novità, come si vede: esamineremo in seguito come saranno declinate nei Decreti Legislativi Delegati prima e come saranno in concreto applicati poi, nella pratica delle udienze.