Tutela dei minori. Uso improprio della rete e sfruttamento dell’immagine
di Silvia Passerini
Su iniziativa dei deputati Giarrizzo e Alaimo in data 30-03-2021 è stata presentata la proposta di legge sulle “Disposizioni per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali” e in data 31-03-2022 è stata discussa alla Camera dei Deputati -A.C. 2988.
La proposta di legge tocca un tema che sta diventando un fenomeno sociale soprattutto tra i più giovani, ossia la moda pericolosa di lanciare sfide sulle reti sociali telematiche Tik Tok, Facebook e Instagram. Si legge: “… emerge lampante la mancanza di adeguati strumenti di tutela che consentano una corretta e sicura fruizione di internet e delle reti sociali telematiche da parte dei minori, in quanto le tutele esistenti sono più finalizzate a perseguire le eventuali violazioni postume che a prevenire eventi tragici…”. “È anche necessario considerare…, che nell’era digitale, internet e le reti sociali telematiche si rivelano, se correttamente usati, un prezioso strumento di comunicazione e di possibilità di confronto con differenti realtà.”.“A fronte della bontà dello strumento in esame è necessario – allo scopo di evitare altri tragici eventi – integrare quanto prima il quadro normativo vigente, riservando una maggior attenzione al bilanciamento di diversi diritti fondamentali…”
E ancora: “… è più che mai necessario costruire nuovi percorsi formativi che, tenendo conto dell’età evolutiva del bambino e delle suggestioni in cui lo stesso può incorrere, guidino i più piccoli nell’uso di internet e gli forniscano gli strumenti necessari a riconoscere e a evitare i rischi che lo stesso presenta. Altrettanto preoccupante è il fenomeno dei cosiddetti «baby influencer». Su Youtube, Instagram e Tik Tok essi sono delle star, emulati dai loro coetanei e corteggiati dai brand…”.
E infine: “È necessario, dunque, che i bambini siano protetti da ogni forma di sfruttamento che possa essere pregiudizievole per il loro benessere, …”; “… la presente proposta di legge si prefigge l’obiettivo di preservare i minori, il futuro del nostro Paese, da tale esposizione o sovraesposizione dei loro dati personali e dai conseguenti danni che possono danneggiare il loro sano sviluppo psico-fisico.”.
Premesso ciò, la proposta di legge è stata strutturata in otto articoli.
L’Art. 1 introduce le finalità, ossia “la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali ”;
l’Art. 2 informa della possibilità che ha ogni persona di fare una segnalazione all’Autorità garante preposta: “Chiunque venga a conoscenza di una situazione di pregiudizio che coinvolga minori e sia legata all’uso improprio delle reti sociali telematiche o allo sfruttamento dell’immagine degli stessi minori può presentare una segnalazione all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e al Garante per la protezione dei dati personali.”;
l’Art. 3 regola la diffusione delle immagini dei minori: “La diffusione delle immagini dei minori di età inferiore a sedici anni nelle reti sociali telematiche è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza…. . Perciò “…l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza formula raccomandazioni ai rappresentanti legali dei minori …” relativamente a tempi, durata e sicurezza di realizzazione delle immagini; ai rischi della diffusione; alla garanzia della frequenza scolastica.
Inoltre: “Le entrate dirette o indirette derivanti dalla diffusione delle immagini di un minore …, sono versate su un conto corrente intestato al medesimo minore e non possono essere utilizzate fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte dello stesso minore.”;
l’Art. 4 riguardala sicurezza dei social network: “I gestori delle reti sociali telematiche adottano regolamenti interni per: a) promuovere l’informazione degli utenti sulle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rischi, in particolare psicologici, connessi alla diffusione delle immagini di minori di età inferiore a sedici anni; b) promuovere l’informazione e la sensibilizzazione dei minori sulle conseguenze e sui rischi derivanti dalla diffusione delle loro immagini private nelle reti sociali telematiche…; c) favorire la segnalazione, da parte dei propri utenti, di immagini di minori lesive della loro dignità e della loro integrità morale o fisica; d) impedire il trattamento delle immagini di minori per finalità commerciali,…” ;
per l’Art. 5 sono i gestori delle reti sociali telematiche a dover “… acquisire in via informatica, all’atto dell’iscrizione alle reti, il documento di identità e il codice fiscale del minore e dei suoi genitori ovvero del soggetto esercente la responsabilità genitoriale.”;
È importante anche la dignità del minore, infatti nell’Art. 6 si legge: “Su richiesta del minore di età superiore a quattordici anni, il gestore della rete sociale telematica è tenuto a interrompere la diffusione delle immagini aventi ad oggetto il minore e condivise da soggetti terzi senza il consenso dello stesso minore.”. “Qualora,entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta… il gestore della rete sociale telematica non abbia provveduto a interrompere la diffusione delle immagini, il minore può rivolgere analoga richiesta,… al Garante per la protezione dei dati personali…” ;
l’Art. 7 stabilisce i poteri del Garante per la protezione dei dati personali: “Il Garante… può ordinare,… ai gestori delle reti sociali telematiche la rimozione di immagini, … raffiguranti minori di età inferiore a sedici anni che ledono la dignità e integrità morale o fisica degli stessi minori.”. “In caso di inottemperanza il Garante per la protezione dei dati personali applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000.000 di euro.”;
Infine l’Art. 8 precisa però che “All’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”.